Nov 22, 2016 | Notizie | 0 commenti

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LA CASSAZIONE ANCORA SULLO STALKING

La Cassazione ancora sullo stalking

 

La Corte di Cassazione, sez. V penale, con la sentenza n. 21407 del 23.05.2016 è tornata ad esaminare il mondo dei social network, ed in particolare facebook, come strumento di realizzazione di reati comuni anche oltre la rete, esaminando il comportamento di un imputato che ingiuriava e denigrava le persone offese anche attraverso facebook, seguendone gli spostamenti, limitando la loro vita di relazione ed ingenerando un grave stato di ansia, nonché il fondato timore per la loro stessa incolumità. La Suprema Corte, confermando quanto aveva già avuto modo di ribadire in precedenza, ha puntualizzato che il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che peraltro ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di danno, consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Ciò però che caratterizza l’incriminazione di cui si discute è la reiterazione delle condotte che rappresenta l’elemento dell’abitualità del reato, per la cui integrazione la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti anche due sole condotte. Né necessita che le singole condotte siano o meno autonomamente perseguibili come reati, potendo rilevare comportamenti non specificamente oggetto di norme incriminatrici di parte speciale, come appostamenti, pedinamenti ecc., purché l’abitualità degli stessi si traduca nella percezione di atti persecutori idonei a cagionare uno degli eventi di danno previsti dalla norma. Quanto al profilo soggettivo, la Suprema Corte ha ribadito che lo stalking è un reato abituale di evento assistito dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte, elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa, potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione.

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