Chiunque abbia letto per mestiere o hobby, una legge, ha notato che nei primi articoli si introducono
gli aspetti piu importanti della norma e dei comportamenti da essa regolati.
La nostra bellissima Costituzione, per esempio, al primo articolo inizia così:
l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Si prosegue nell’articolo 2:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
All’articolo 3 si compie a pieno la dignità di ogni individuo:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese
Di tutta questa poesia e bellezza, nella vita di tutti i giorni, ci sarà capitato chissà quante volte,
di pensare che questi tre articoli fossero soltanto un “pro forma”.
Un modo gentile per farci sentire come Raffaele Itlodeo, il “raccontatore di bugie” che compie un viaggio
straordinario alla scoperta di “Utopia”.
Invece, come per miracolo, il giorno 17 di marzo del 2017, in Gazzetta Ufficiale viene pubblicata
la Legge n°24 dell’8 marzo 2017.
La cosiddetta legge Gelli-Bianco:
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia
di responsabilità’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Perché ci dovrebbe interessare tanto la legge Gelli-Bianco?
Perché, nella sostituzione di una parte del decreto Balduzzi, disciplina in maniera precisa e
più favorevole al cittadino, la relazione che si instaura durante un percorso di cura,
tra l’organizzazione sanitaria e/o l’operatore sanitario, e l’utente finale.
Ma, soprattutto, ci interessa particolarmente agli articoli 2 e 4:
Art. 2 Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico. 2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. 3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale. 4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3. 5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».
Art. 4 Trasparenza dei dati 1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma. 3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge. 4. All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia». In Campania, nonostante tutto, ogni tanto il miracolo si compie, oltre a quello del Santo si intende. Il miracolo è che noi il Difensore Civico, dopo tante battaglie e ricorsi, finalmente ce lo abbiamo. L’avvocato Giuseppe Fortunato è il nostro Difensore Civico. Uno vero, libero, autonomo e competente. Un Difensore Civico che non è stato scelto dalla compagine governativa di turno, per farci sentire dei “proforma”. Invito tutti i miei corregionali che pensano di aver subito durante l’atto della “presa in carico e cura” un’azione negligente, che ne ha compromesso gli esiti assistenziali e medici, che ritengono di aver sofferto di “mala sanità”, che hanno dovuto attendere sei mesi per fare una mammografia o per avere una visita da un operatore specializzato stoma-terapista, che dopo un intervento chirurgico in emergenza, con ampia resezione di stomaco ed intestino, a metà luglio deve attendere la fine ottobre per fare un colloquio di 10 minuti con l’oncologo e sapere quanta aspettativa di vita ha… Invito, dicevo, a non ricorrere subito ad avvocati approssimativi, a non gettare i propri sentimenti in pasto dell’audience di una radio o agli i-like di un social. Vi invito a conoscere ed osservare la Legge n°24 dell’8 di marzo del 2017. Ed invito tutti i cittadini miei connazionali a pretendere di vedere nominato un Difensore Civico in ogni Regione, in ogni Comune, in ogni Provincia. E tutti insieme a VOLERE SUBITO IL DIFENSORE CIVICO NAZIONALE!
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