Ott 23, 2021 | Battaglie, Notizie | 0 commenti

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NOMINATO UN DIFENSORE VIRTUALE AL PIRELLONE

Chi è un personaggio virtuale?

È chi indossa una maschera per nascondere il proprio obiettivo, poco nobile, riuscendo abilmente ad ingannare il prossimo, fingendo altre caratteristiche.

Ovviamente, la manipolazione è il suo asso nella manica.

E quando si maschera da “amico del Popolo” riesce a realizzare il massimo dell’inganno.

Per definizione il Difensore Civico è l’amico del cittadino, al quale ci si può rivolgere quando si subisce un torto, per un atto omesso o per un’ingiustizia da parte della pubblica amministrazione: è l’Istituto principe con cui il Cittadino agisce sul potere pubblico per ricordargli che è sempre al suo servizio.

Ma come fa il cittadino ad avere fiducia di un “amico” la cui scelta, effettuata dal Consiglio Regionale, non viene fatta attraverso valutazioni meritocratiche e comprovate capacità personali (esperienza, competenza e possesso dei requisiti minimi richiesti)?

Questa triste vicenda ha inizio nel 2017 quando il Consiglio regionale della Lombardia pubblica un bando per nominare il Difensore richiedendo i curriculum di “esperti nei settori del diritto, dell’economia e dell’organizzazione pubblica” Tra le varie candidature pervenute, in luogo di quella più meritevole, era stata scelta quella meno attinente con quanto richiesto dal Bando stesso, redatto in virtù della Legge Regionale. Ovviamente il candidato danneggiato da questo episodio di inspiegabile malamministrazione, ha immediatamente proposto un ricorso che ha portato alla Sentenza del Consiglio di Stato del 3 maggio 2021 ed al conseguente defenestramento del Difensore Civico nominato: Carlo Lio.
 
In seguito a tale sentenza, il Presidente del Consiglio Regionale Lombardo è costretto a riaprire le candidature e fra i quattro candidati ammessi al voto (Gianalberico De Vecchi, Giuseppe Fortunato (anche stavolta con maggior numero di titoli in assoluto), Paola Milizia e Marco Alberto Quiroz Vitale), martedì 29 giugno il Consiglio Regionale vota a scrutinio segreto e nomina, anche in questo caso in difetto con il possesso dei requisiti richiesti, come Difensore Civico, Gianalberico De Vecchi.
 
A quanto pare, gli “amici dei politici” continuano ad avere la priorità sul merito perché anche Gianalberico De Vecchi non ha i requisiti di legge.
 
Per assurdo, i requisiti mancanti a De Vecchi sono gli unici richiesti: esperto nei campi dell’economia e organizzazione pubblica (art. 2 comma 2 L.R. 18/2010) e soprattutto l’esperienza professionale dirigenziale o lavoro autonomo assimilabile (art. 2 comma 3 L.R. 18/2010); Lio almeno sopperiva con l’esperienza assessorile! De Vecchi nella sua memoria scrive sostanzialmente che non occorre; il Consiglio di Stato aveva già precisato, nella sentenza che annulla la nomina di Lio, che il titolo culturale occorre “in aggiunta” all’esperienza.
De Vecchi è sostanzialmente uno dei 240 mila avvocati e non ha nessuna esperienza richiesta. Con i suoi titoli non può neppure accedere ad esperienza dirigenziale o assimilata.
 
Non è, inoltre, né esperto in economia né in organizzazione pubblica.
 
Inoltre vanno evidenziati quattro  gravi illeciti:
1. De Vecchi avrebbe dovuto obbligatoriamente dichiarare gli incarichi (art. 3 comma 5 lett. c, d della L.R. 25/2009) e li ha illecitamente nascosti.
2. De Vecchi ha inventato, al contrario, un Master in Diritto Tributario.
3. Il Consiglio Regionale che aveva giustamente richiesto inizialmente con la modulistica del bando la inconferibilità ai candidati, l’ha poi cancellata nella nuova richiesta.
 
Per di più, è un ultra sessantacinquenne (e quindi non eleggibile per legge).
 
Ancora una volta, la nomina del nuovo Difensore Civico viene fatta senza nessuna comparazione tra i candidati e senza l’audizione degli stessi, così come invece previsto da normativa.
 
Il Consiglio di Stato nell’udienza del 23 settembre 2021  ha parlato giustamente di “valutazione comparativa” (mentre il Consiglio regionale della Lombardia e De Vecchi parlano di libera elezione).
 
Così per violazione ed elusione della sentenza del Consiglio di Stato
– essendosi aperti nel procedimento di esecuzione di sentenza a terzo che non ha impugnato la precedente nomina;
– per violazione dei requisiti previsti dalla sentenza;
– per la nuova procedura indetta con nuove regole
l’ Avv. Giuseppe Fortunato si è rivolto al Consiglio di Stato come giudice dell’ottemperanza.
Il Consiglio di Stato fisserà l’udienza di merito per definire la vicenda con sentenza.
 
L’ Avv. Fortunato si è altresì rivolto al TAR Lombardia
– per mancate obbligatorie dichiarazioni di incarichi ricoperti da De Vecchi;
– per mancanza dei requisiti di De Vecchi;
– per falso presupposto di unico titolo dichiarato da De Vecchi (Master);
– per superamento di età di 65 anni;
– per mancata motivazione (ossia mancata valutazione comparativa).
 
Basta! Non è più tempo di “personaggi virtuali”. I cittadini rivendicano il diritto ad avere un autentico Difensore Civico, un vero “Amico del Popolo”!
 
di Maria Luigia Primiani

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