Statuto
Uno Statuto breve per una lunga storia
Art. 1 LA CIVICRAZIA

Ai fini dello sviluppo della Civicrazia, per le riforme strutturali che assicurano partecipazione più piena del cittadino e una democrazia più compiuta, per la salvaguardia dei diritti, degli interessi legittimi e degli interessi diffusi delle persone e particolarmente dei soggetti deboli, per concorrere alla vita democratica della Nazione, è costituita CIVICRAZIA.

CIVICRAZIA è promossa dal libero associazionismo, dalle libere forze culturali, sociali e ideali della Nazione, dalle categorie deboli e dai cittadini italiani che si riconoscono nel suo Progetto per la Civicrazia.

Art. 2 Libertà, indipendenza, autonomia, aparticità
CIVICRAZIA è libera, indipendente, autonoma, apartitica. Non ha fini di lucro.
Art. 3 Finalità

CIVICRAZIA è l’organizzazione di persone e di idee che ha le finalità di:

• realizzare la democrazia compiuta in cui il cittadino è protagonista e i diritti sono garantiti davvero;

• favorire la partecipazione del cittadino e realizzare la Civicrazia;

• tutelare i diritti del cittadino, tramite ogni opportuna iniziativa o intervento;

• garantire al cittadino effettiva e sostanziale partecipazione alle scelte della Pubblica Amministrazione, anche favorendo la chiarezza, la sburocratizzazione e la semplificazione di procedure e linguaggio.

• affermare nella Carta Costituzionale e negli Statuti regionali e locali il valore della Difesa Civica;

• ottenere per ogni ente la costituzione del Difensore Civico, davvero indipendente, promotore di Civicrazia;

• garantire ai Difensori Civici indipendenza, poteri e mezzi per tutelare il cittadino;

• promuovere le riforme per garantire pienamente il buon andamento, l’imparzialità, la trasparenza, la celerità, l’efficienza, l’efficacia e l’umanità della Pubblica Amministrazione al servizio del cittadino.

Art. 4 Partecipazione e incarichi operativi

Ciascun cittadino e associazione può partecipare e concorrere, senza necessità di formale iscrizione, a determinare la vita democratica e lo sviluppo delle attività di CIVICRAZIA.

Gli incarichi operativi sono attribuiti civicraticamente fra quanti assicurino formalmente l’adempimento degli obblighi relativi con criteri meritocratici.

Gli incarichi sono a titolo gratuito e gli incaricati sono sostituibili in qualunque momento dai designanti.

Art. 5 Difensori specialisti

A difesa di persone o di valori, principi o beni fondamentali dell’ordinamento civile, CIVICRAZIA svolge attualmente la funzione di Difensore Civico Nazionale, al servizio di tutti i cittadini, singoli o associati.

Nel suo ambito, con l’apporto delle associazioni, sono istituiti Difensori specialisti.

Art. 6 Strutture territoriali
Ciascuna struttura territoriale è autonoma sulla base dei principi del presente Statuto, stabilisce le proprie regole organizzative, determina ed elegge autonomamente i propri organismi e partecipa permanentemente con propri rappresentanti agli organismi nazionali.
Art. 7 Consiglio Generale, Presidente, Segretario Generale

Il Consiglio Generale è costituito da Dirigenti ed Interni designati dalle associazioni o autocandidati che rispettino i relativi standard.

Il Consiglio Generale elegge il Presidente e gli organi centrali, approva i programmi e le attività, approva i bilanci ed i regolamenti di CIVICRAZIA, nel pieno rispetto dell’autonomia delle strutture territoriali.

Il Segretario Generale, nominato dai Referenti di Area, determina e verifica gli standard di Dirigenti ed Interni e, nel caso di dimissioni o cessazione dall’incarico di Presidente, ne assume le funzioni fino ad elezione del nuovo Presidente.

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