Nell’ambito delle truffe assicurative, le maggiori criticità si ravvisano nella liquidazione dei sinistri aventi ad oggetto lesioni personali.
Di ciò è complice la produzione di documentazione medica incompleta, compiacente o proveniente da strutture illegittime e/o prive di autorizzazione (i cosiddetti Centri Fantasma), o la scelta di CTU non idonei, o dei quali non si possono assicurare la indipendenza e terzietà e/o privi del supporto dello specialista in radiologia che, seppur fondamentale, non viene mai nominato.
Per contrastare il fenomeno, dunque, occorrono iniziative in sede giudiziale mirate soprattutto all’esame della documentazione medica sia sotto il profilo sostanziale che formale.
VERIFICARE LA EMISSIONE DELLE FATTURE DA PARTE DEL MEDICO CERTIFICATORE
Al fine di valutare l’operato di alcuni medici e la genuinità della documentazione da loro rilasciata, è fondamentale verificare se la certificazione medica sia accompagnata da idonea documentazione fiscale, invitando il magistrato, in mancanza, ad autorizzare l’acquisizione delle fatture presso l’anagrafe tributaria, ovvero a trasmettere gli atti all’Agenzia delle Entrate per le opportune verifiche
La necessità di verificare il regolare espletamento dell’attività professionale medica in favore del danneggiato è stata già sostenuta in diversi processi, ottenendo provvedimenti di accoglimento delle richieste.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della Dott.ssa Palmieri con ordinanza del 06.10.2021 e il Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa De Laurentis con l’ordinanza dell’11.05.2022, hanno autorizzato l’impresa assicurativa ad acquisire eventuale documentazione fiscale con interrogazione all’Agenzia delle Entrate.
DARE CONCRETA E CORRETTA APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 590 BIS C.P. . LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME
La previsione di cui all’art. 590 bis c.p. impone obblighi specifici per i medici: in caso di prolungamento della diagnosi oltre i 40 giorni, il medico che le certifica ha l’obbligo di trasmettere il referto alle Autorità Giudiziarie. L’inadempimento si traduce esso stesso in reato: omissione di referto e/o omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Tale innovativa prescrizione impone a tutti i medici, che entrano in contatto con soggetti coinvolti in incidenti stradali con lesioni, di prestare molta attenzione e diligenza al momento di esprimere un giudizio prognostico atteso che il sanitario medesimo può essere chiamato in sede penale a rispondere della valutazione effettuata.
Le iniziative riferite potrebbero certamente porsi quale valido argine per contrastare il fenomeno, spingendo ad una opportuna cooperazione che veda il coinvolgimento in primis degli Ordini dei Medici, ma anche dell’Agenzia delle Entrate nell’esercizio dei suoi poteri di accertamento e delle autorità penali in relazione al reato di omissione di referto/denuncia.
Riccardo Vizzino, Avvocato, Responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe assicurative
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