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DIFENDERE GLI ANZIANI VITTIME DI REATO

ANZIANI VITTIME DI REATO

E’ REATO CHIA ABUSA DELLA VULNERABILITA’ DOVUTA ALL’ETA’ 

Ormai è da moltissimo tempo che si sente parlare dei truffatori che si prendono gioco degli anziani e, soprattutto, della loro debolezza e sensibilità.

I soggetti che truffano gli anziani approfittano anche della loro età per raggiungere il loro infimo obiettivo per raggirarli e derubarli della loro pensione o degli oggetti di valore che possiedono.

Il Senato, alla luce di un fenomeno in continua crescita e, come tale, divenuto frequente e pericoloso, ha approvato nella seduta del 17 Maggio 2023, all’unanimità ,il Disegno di legge contro le truffe agli anziani e che prevede pene più severe per i responsabili di un tale odioso reato.

Il provvedimento, che riguarda la circonvenzione di anziani, passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento ed introduce, attraverso alcune modifiche al Codice Penale, misure per il contrasto delle truffe nei confronti delle persone anziane.

E’ stata modificata la collocazione sistematica della norma e la descrizione della condotta del reato, prevedendo che la circonvenzione di persone anziane, anche se non interdette o inabilitate, si configuri in caso di abuso delle condizioni di vulnerabilità, anche dovute all’età avanzata.

La nuova fattispecie introduce un’ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto: coloro che, in ragione dell’età, versano in una condizione di debolezza e vulnerabilità.

Nel corso dell’esame del provvedimento,è stato soppresso, invece, il secondo articolo dell’originario DDL, con il quale si interveniva sull’articolo 165 C.P. prevedendo che, anche in caso di condanna per i reati di truffa e di circonvenzione di incapace, la sospensione condizionale della pena per l’imputato fosse subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

Il DDL modifica il Codice penale e pone l’ipotesi di abuso delle condizioni di vulnerabilità della persona, anche a causa dell’età avanzata, e, in questo caso, la pena prevista dall’articolo 643 del Codice Penale va dai due ai sei anni, rispetto a quella prevista per il reato di truffa che arriva ad un massimo di tre anni senza circostanze aggravanti.

Sul punto va ricordato che l’art. 61 del Codice Penale, sintetizza le circostanze aggravanti comuni del reato: per quanto riguarda la truffa ai danni degli anziani, la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1549 euro se il l’autore di reato ha profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Negli ultimi tempi, tale reato risulta dalle cronache denunciato molteplici volte.

Ad esempio, di recente, è stato arrestato un uomo che si fingeva un maresciallo dei carabinieri e che truffava gli anziani, telefonando a casa delle vittime, parlando di incidenti stradali in cui erano rimasti coinvolti dei loro parenti, per i quali servivano soldi in contanti subito per evitare che si desse seguito all’azione penale

 

LE TRUFFE AGLI ANZIANI  

In Italia in media 70 anziani al giorno sono vittime di truffa, presi di mira perché soli, fragili, a volte privi di una rete familiare.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2022 le vittime di truffa over 65 sono state quasi 26 mila persone, in aumento rispetto all’anno precedente (24.338) e al 2019 (meno di 22 mila).

I numeri sono allarmanti non solo perché in aumento, ma anche perché in controtendenza con i dati totali delle truffe che invece sono leggermente calati.

 

LE REGIONI CON PIU’ TRUFFE

La Regione con più truffe registrate ai danni degli over 65 è la Lombardia, con oltre 4.800 persone nel 2022, seguita dal Lazio con 3.850 e dalla Campania (3.440).

Se si considerano i casi in relazione al totale degli abitanti, il Lazio sale al primo posto con 66 truffe ogni 100 mila persone, seguito dall’Emilia-Romagna con 50 truffe ogni 100 mila persone e dall’Umbria e la Lombardia, entrambe con 48 casi ogni 100 mila abitanti.

Nell’ambito delle truffe online, su 99 mila casi totali oltre 12.600 hanno come vittima un over 65 (il 12,7% del totale).

Le truffe più diffuse:

href=”http://a.il/” data-saferedirecturl=”https://www.google.com/url?q=http://a.il&source=gmail&ust=1699726012114000&usg=AOvVaw00X0y2YbPlOAji9s5A_N4v”>a. il controllo di un finto dipendente di banca

La persona anziana che ha appena prelevato in banca o presso l’ufficio postale viene avvicinata da qualcuno che si spaccia per un dipendente, che chiede di verificare il numero di serie delle banconote parlando di un errore, per poi sostituirle con dei falsi.

b. la richiesta d’aiuto per conto di un parente

L’anziano riceve una telefonata o è avvicinato per strada per un presunto debito da saldare contratto da un parente e il truffatore si propone di fare da tramite.

c. i finti pacchi

Attenzione alla consegna di pacchi a fronte di un pagamento del quale non si sa nulla, per saldare della merce ordinata da terzi, anche se vengono chiamati in causa figli o nipoti per ipotetici acquisti fatti.

d. le visite a domicilio di “tecnici”

Nessun gestore di luce, gas, telefonia con il quale abbiamo già un contratto in essere si presenta a casa dei clienti senza preavviso, dunque in assenza di comunicazioni ufficiali non aprire a nessun soggetto che si spacci per un incaricato.

e. Gli anziani raggirati dalle badanti

Le truffe non sono le uniche insidie che possono mettere in pericolo le persone più vulnerabili. A volte gli anziani sono messi in pericolo proprio da persone a loro vicine e dalle badanti che devono assisterli.

 

LE CAMPAGNE DI PREVENZIONE

Oltre a inasprire le pene per i reati ai danni dei più fragili, è necessario informare le possibili Vittime per prevenire le truffe.

Per tale scopo,il Ministero dell’Interno ha destinato una quota di 2 milioni di euro del Fondo Unico Giustizia alla realizzazione di iniziative ad hoc, tra campagne divulgative e interventi di supporto anche psicologico, prevedendo una quota fissa di 15 mila euro per tutti i Comuni e una variabile commisurata al numero di anziani residenti al primo gennaio 2022.

 

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE

L’articolo 1, comma 1, della proposta di Legge approvata aggiunge all’articolo 643 del codice penale un ulteriore comma,il quale interviene in materia di frodi commesse in danno di soggetti vulnerabili.

Il nuovo comma punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 206 a 2.065 euro (la medesima prevista dal primo comma), chiunque – al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all’età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso.

Diversamente che per la “debolezza”, il Codice Penale già conosce riferimenti alla “vulnerabilità” nel delitto di riduzione in schiavitù e tratta di persone o alla “particolare vulnerabilità” della vittima del reato in relazione, ad esempio, alle modalità di assunzione della prova,

Inoltre l’art. 90-quater C.P. prevede, agli effetti della configurabilità del reato, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa va desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circo stanze del fatto per cui si procede.

Come emerge anche dal titolo del disegno di legge approvato (ossia “Modifica al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane”) la finalità dell’intervento legislativo è quella di assicurare una più adeguata tutela alle persone anziane, le quali sempre più frequentemente sono vittime di truffe.

La nuova fattispecie introduce una ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto: colui che, in ragione dell’età, versa in una condizione di debolezza e vulnerabilità.

L’età, alla quale si riferisce, genericamente, la disposizione, sembra doversi ritenere quella senile, alla luce del titolo del disegno di legge e considerando anche che la minore età già rileva ai sensi del primo comma dell’articolo 643 c.p.

Quindi, nel caso in cui il reato di circonvenzione sia commesso ai danni di una persona in età avanzata sembrerebbe operare una sorta di “presunzione”circa l’accertamento dello stato di minorazione della sfera intellettiva e volitiva della vittima, essendo la condizione di debolezza o di vulnerabilità ricollegata espressamente all’età.

La nuova fattispecie, inoltre, consente di punire anche quei casi in cui l’atto pregiudizievole è posto in essere non solo dal circonvenuto, ma anche da un soggetto diverso dalla persona, della cui condizione di debolezza e di vulnerabilità dovuta all’età, l’autore del reato ha abusato.

La truffa nei confronti degli anziani è un reato ignobile che deve essere punito più severamente.

Il basso livello delle attuali sanzioni penali è spesso frutto dell’applicazione di una pena lieve, come quella prevista dall’articolo 640 del codice penale, che disciplina la truffa, nonché dell’applicazione dell’equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti se non, in casi frequenti, della prevalenza delle prime sulle seconde.

La tutela giuridica di soggetti minori e anziani,sotto un profilo penalistico, trova nell’articolo 643 del codice penale, dedicato al reato di« circonvenzione di persone incapaci », la sanzione tipica.

Purtroppo, però, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la disposizione fa riferimento esclusivamente a soggetti legalmente onaturalmente incapaci o che, comunque, versano in uno stato di  infermità o di deficienza psichica.

Inoltre, la stessa disposizione è vincolata al compimento di un atto che comporti un qualsiasi effetto giuridico per l’agente o per altri.

Proprio da tale tipicità discende, di fatto,una restrizione del campo applicativo.

Ne consegue che il Giudice dovrà, comunque, procedere,  in via preliminare, ad accertare uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettiva e volitiva.

Risulta evidente che, qualora la vittima del reato non versi in tale stato, il soggetto agente non  sarà punibile in relazione a questa fattispecie di reato.

Per tale ragione, il disegno di legge dispone l’aggiunta di un comma all’articolo 643 del Codice Penale, al fine di consentire di punire colui che raggira una persona che si trova in stato di bisogno ovvero che abusa di una condizione di debolezza o di vulnerabilità, condizione tipica di una persona anziana, senza legare tale stato a un’età precisa.

Il solo criterio dell’età, infatti, non si presta a garantire uno strumento efficace per repri mere il maggior numero di reati commessi neiconfronti delle persone anziane.

Con l’articolo 2 (poi soppresso) si modificava, in caso di condanna, l’articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla  parte offesa, che sarebbe stato molto favorevole alle Vittime. Una disposizione in verità molto opportuna!

Chiediamo, pertanto, un reinserimento, da parte della Camera dei Deputati, della norma originaria non approvata dal Senato della Repubblica.

 Mario Pavone, Avvocato, Docente in Master per la Sicurezza  

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