Si parla, non da oggi, dell’eccessivo ricorso, da parte dei Governi, ai decreti-legge. In effetti, l’esperienza degli ultimi trent’anni mostra il graduale affermarsi di quella che i costituzionalisti rigorosi definirebbero senz’altro una consuetudine costituzionale ai limiti dell’ incostituzionalità. Cioè la prassi dell’emanazione di decreti-legge ben al di là dei “casi straordinari di necessità e d’urgenza” previsti dall’articolo 77 della Costituzione (e che la dottrina prevalente identificava in pochi casi, come la necessità di soccorrere rapidamente le popolazioni vittime di calamità naturali, o modificare i prezzi dei generi oggetto del monopolio statale).
Nel tempo, il Parlamento s’è preoccupato di regolamentare meglio, con legge ordinaria, l’eccezionale potere normativo dell’ Esecutivo (in precedenza, prima ancor della Costituzione del ’48, disciplinato dalla sola legge n. 100 del 31 gennaio 1926), ad esempio dettando, con la legge 225 del 1992, i confini delle ordinanze “in deroga” alla legge ordinaria emanabili dal Dipartimento della Protezione Civile. Confini che, infine, il decreto legge 343 del 2001 ha ulteriormente ampliato: parificando agli stati d’emergenza i “grandi eventi” (come l’organizzazione dei G-8, ad esempio), con gestione affidata appunto alla Protezione Civile.
Come civicratici, non possiamo che esser contrari a un eccessivo ricorso allo strumento della decretazione: anche perché, nel caso dei “grandi eventi”, tende fatalmente a sottrarre alla trasparenza grandi appalti che muovono grandi somme di danaro pubblico. Ma non possiam nemmeno dimenticare l’ “altra faccia” del boom della decretazione d’urgenza, il difetto che in una certa misura è all’origine di questa prassi governativa. Cioè l’eccessiva lentezza delle procedure d’approvazione delle leggi ordinarie in Parlamento, difetto che ha pochi riscontri nelle altre democrazie europee e che, da noi, i nuovi regolamenti delle Camere degli ultimi anni hanno corretto solo in parte. Senza una profonda riforma dei poteri delle Camere e delle loro interne procedure di funzionamento, che, senza stravolgere il dettato costituzionale, guardi più agli esempi dei Parlamenti francese, britannico e statunitense ( che han procedure più rapide, e, soprattutto, si basano su una riserva di legge limitata solo alle grandi, essenziali questioni della vita civile, e non estesa sino addirittura alla denominazione della mozzarella “DOC” , come avviene da noi ), il problema è destinato ad aggravarsi. Screditando ulteriormente sia il Parlamento che il Governo, e rendendo ancor più difficili i loro rapporti.
F.F.
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