Tempo di lettura: 8 minuti

PERPLESSITÀ SUL NUOVO GARANTE DEI DETENUTI

LA NUOVA NOMINA

Dopo la prematura scomparsa dell’on. Maurizio D’Ettore, si attendeva la nuova nomina del Presidente.
La nomina è arrivata ed è stato designato il dott. Turrini Vita, già magistrato e figura dirigenziale apicale dell’amministrazione penitenziaria.
La precedente esperienza palesemente non è in sintonia con il ruolo di Garante, che deve essere figura terza, indipendente e imparziale.

 

IL RUOLO DI VIGILANZA DEL GARANTE

Il Garante nazionale è un’Autorità di garanzia indipendente a cui la Legge attribuisce il compito di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
Ciò in linea con quanto previsto per analoghi organismi istituiti in altri Paesi o in ambito sovranazionale, come il Comitato per la prevenzione della
tortura del Consiglio d’Europa o il Sottocomitato per la prevenzione della tortura delle Nazioni Unite.

 

LE PERPLESSITA’ SULL’ATTUALE SCELTA

Le perplessità , espresse anche dall’Unione delle Camere penali, sono il frutto della scelta sbagliata che non garantisce la necessaria terzietà.

Va anche detto che la legge istitutiva (legge n. 10 /2014 ) prevede la nomina dell’Ufficio del Garante nazionale in capo al Consiglio dei Ministri, a scapito di una nomina parlamentare qualificata, che sarebbe più rispettosa dei principi di indipendenza e terzietà che connotano le figure di garanzia.
A maggior ragione il Governo doveva stare attento a tali fondamentali profili di terzietà.
Oggi ci troviamo, invece, un Garante che deve controllare l’operato dell’amministrazione di cui ha fatto parte per molti anni e di cui è stato a lungo dirigente.
Come si può pensare che oggi il dirigente che sino a ieri ha formato il personale penitenziario e che ha dato direttive nell’ambito specifico dei luoghi di privazione della libertà personale possa improvvisamente spogliarsi di quel ruolo e valutare con indipendenza anche le scelte che ha condiviso?
Come può tale Garante essere distante dal ruolo fino a oggi ricoperto?
Si consideri anche che il Dipartimento diretto non è certo immune da critiche e da responsabilità rispetto alla situazione presente
E’ così difficile in questo Paese cogliere l’importanza del principio di terzietà delle figure di garanzia, che possono e devono assicurare un controllo democratico e imparziale sulle disfunzioni dell’apparato amministrativo, così come sulla violazione dei diritti fondamentali delle persone?

 

LA DISCIPLINA ATTUALE : LA NECESSITA’ DI MODIFICHE NORMATIVE

L’art 7 del Decreto-legge 23 dicembre 146, convertito nella legge 21.02.2014 n. 146 prevede, al comma 3, che “ i componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali , anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituti in caso di
dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta”. Null’altro.
E’ ben vero che qualche spunto di riflessione si può trarre dal “Protocollo d’intesa” sottoscritto nel 2023 dal Garante nazionale dalle persone provate della libertà personale e dall’ANCI, al fine di fissare le linee guida anche per l’omogeneità di nomina dei Garanti delle persone private
della libertà personale nominati nei singoli comuni.

In tale protocollo un apposito paragrafo viene dedicato ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Come causa di ineleggibilità viene indicato: “ non sono inoltre eleggibili i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di vertice nelle amministrazioni soggette alla vigilanza del/la Garante dello
specifico territorio comunale ( anche se in quiescenza)”.

Dunque, a fortiori, la causa di ineleggibilità dovrebbe essere prevista proprio per chi ha esercitato funzioni di vertice nell’amministrazione statale soggetta a vigilanza da parte del Garante, come è quella penitenziaria, ed è singolare che il Garante nazionale possa dare indicazioni in tal
senso ai comuni magari trovandosi , come nel caso della nomina attuale, nella condizione di ineleggibilità che si sconsiglia per i Garanti a livello solo territoriale.

E’ del tutto evidente che la legge istitutiva va mutata quanto a procedura di nomina, che va appunto sganciata dallo stretto rapporto con il governo in carica, qualunque esso sia.
Nel frattempo deve/dovrebbe essere garantito almeno il principio fondamentale di terzietà.

Desi Bruno, Avvocato

Articoli Correlati

QUESTIONE CARCERE: PERCHE’ NON ( RI) ATTIVARE I CONSIGLI DI AIUTO SOCIALE E I COMITATI PER L’OCCUPAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE PENITENZIARIA ?

QUESTIONE CARCERE: PERCHE’ NON ( RI) ATTIVARE I CONSIGLI DI AIUTO SOCIALE E I COMITATI PER L’OCCUPAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE PENITENZIARIA ?

QUESTIONE CARCERE: ATTIVARE I CONSIGLI DI AIUTO SOCIALE E I COMITATI PER L’OCCUPAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE PENITENZIARIA L’ordinamento penitenziario ( legge 354 del 1975 e successive modifiche) prevede agli articoli 74 -77 un apposito organismo, istituito presso ogni...

leggi tutto

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »