Ott 31, 2024 | Battaglie | 0 commenti

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DISABILI MOTORI: BASTA CON TORMENTI BUROCRATICI E DISAGI

DISABILI MOTORI COSTRETTI A INGIUSTIFICATI DISAGI

Sussiste una grave problematica nazionale a danno di tantissime persone con grave disabilità motoria in possesso di verbali che certificano l’invalidità antecedenti al 2012 e in cui, essendo antecedenti, non compare il riferimento all’articolo 30, comma 7, della Legge n. 388/2000.

Con Delibera AGCOM n. 281/24/CONS, pubblicata in data 06/08/2024, riguardante le agevolazioni al 50% sui costi fissi di telefonia fissa/internet/mobile, sono state estese agevolazioni in via definitiva anche a beneficio di: “persone con gravi limitazioni della capacità di deambulazione in possesso di verbale recante esplicito riferimento all’articolo 30, comma 7, della Legge n. 388/2000” .

Si veda, infatti, https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-281-24-cons

Prima di tale Delibera n.281/24/CONS le agevolazioni erano rivolte esclusivamente a persone con disabilità visive e uditive.

Una persona – ma il problema riguarda tantissimi – evidenzia che ha grave disabilità motoria al 100% con grave limitazione della capacità di deambulazione riconosciuto tale dall’U.L.SS di appartenenza nel 1994, che ha riconoscimento di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104/92 dall’U.L.SS di appartenenza nel 1996 e che è stato esonerato dall’INPS di appartenenza da future visite di revisione nel 2010.

Come si evidenziava sopra, essendo tutti verbali datati, precedenti al Decreto-Legge 5/2012 art. 4 comma 1, in nessuno di essi poteva essere riportata la parte testuale che l’invalidità è riconosciuta ex art.30, comma 7, della legge n. 388/2000.

La persona con disabilità ha, quindi, contattato il suo gestore telefonico per poter accedere alle agevolazioni e la richiesta è stata negata.

Successivamente la persona si è rivolta per due volte all’AGCOM per segnalare questa problematica, all’INPS e alla ASL di competenza, facendo richiesta di un certificato integrativo a parte ma tutti gli interpellati hanno risposto che, mancando nei verbali la dicitura dell’articolo 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, doveva necessariamente rivolgersi al medico curante, chiedendo di presentare una nuova richiesta telematica di accertamento dell’invalidità e riconoscimento della L.104/92.

 

RISPOSTE OTTENUTE:

Ecco le risposte ottenute:

Gestore telefonico: “Il Suo verbale di handicap è precedente al 9 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge 5/2012, articolo 4, comma 1), occorre quindi presentare una nuova istanza alla propria ASL di appartenenza In assenza di tale documentazione, non potremo purtroppo dare seguito alla Sua richiesta.”

AGCOM: “Comprendiamo il suo disappunto, ma, per poter richiedere al suo operatore l’accesso alle agevolazioni in questione, non possiamo che confermarle la necessità di presentare all’INPS (attenzione, non all’ASL) una domanda di revisione del verbale di handicap.” “la necessità di aggiornare il verbale di handicap affinché riporti esplicito riferimento all’articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000 ha il solo fine di acquisire la certezza che il richiedente abbia effettivamente diritto all’agevolazione in questione e che non vi siano comportamenti non trasparenti.”

INPS Coordinatore Provinciale Medico-Legale: “NON è POSSIBILE INTEGRARE IL VERBALE IN SUO POSSESSO. DEVE PRESENTARE NUOVA DOMANDA PER INVALIDITA’ CIVILE E L104 , OCCORRE CERTIFICATO MEDICO CURANTE TELEMATICO , CON LA RICEVUTA DEL CERTIFICATO ATTRAVERSO UN PATRONATO DEVE PRESENTARE LE NUOVE DOMANDE. VERRA’ CONVOCATO DALLA MEDICINA LEGALE ASL E DOPO LA VISITA I VERBALI VERRANNO TRASMESSI IN INPS PER LA VALIDAZIONE FINALE.”

ASL Servizio di Medicina Legale: “dovrà necessariamente rivolgersi al suo medico curante ovvero ad un patronato che potranno formulare richiesta di accertamento. All’esito la Commissione procederà alla valutazione della Sua posizione. Successivamente riceverà a mezzo posta il relativo verbale di accertamento che, dopo la valutazione operata dalla Commissione di Invalidità Civile di codesta Azienda Sanitaria dovrà essere convalidato dall’INPS.”

 

RICHIESTA URGENTE

Tutte le persone AVENTI DIRITTO devono beneficiare delle agevolazioni sopra citate senza dover cimentarsi in altre pratiche burocratiche, complicando la vita a loro, già piena di problematiche, e anche alle loro famiglie.

prof.ssa Loredana Amore

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