GARANTIRE ASSEGNAZIONE CORRETTA E TRASPARENTE DEGLI ALLOGGI DEMANIALI PER MILITARI FUORI SEDE
La questione degli alloggi demaniali, compresi gli alloggi ASI e AST, è un argomento di grande rilevanza per il personale delle forze armate.
Spesso il processo di assegnazione, concessione e determinazione del canone può essere soggetto a illegittimità o inesattezze.
In questa situazione occorre rivolgersi subito ad avvocati esperti in diritto militare e/o allo Sportello Telematico di CivicrazIa e/o Associazioni di tutela dei Militari.
DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DEMANIALI
Gli alloggi demaniali sono disciplinati dagli artt. 311 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n.90 .Gli alloggi demaniali rappresentano un risorsa fondamentale per il personale militare e, in alcuni casi, per i dipendenti civili del Ministero della Difesa. Queste strutture offrono una casa e, in particolare, la sicurezza e la comodità, in molti casi, di vivere vicino al luogo di lavoro.
CATEGORIE DI ALLOGGI
E’ importante che i Militari conoscano bene a quale alloggio possono aspirare.
L’art. 313 del DPR 90 del 2010 indica le categorie degli alloggi di servizio distinguendoli in:
Alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC): per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell’edificio o dell’impianto in cui sia compreso l’alloggio; per il personale militare e civile al quale siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto. Rientrano in tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalità e di sicurezza, siano ubicati all’esterno degli edifici e degli impianti;
Alloggi di servizio connessi con l’incarico, con annessi locali di rappresentanza(ASIR): per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;
Alloggi di servizio connessi con l’incarico(ASI):per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio per soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo;
Alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari(AST): a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presti servizio nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa o nell’ambito dell’organizzazione periferica territoriale, determinata con direttiva degli Stati maggiori, in cui sia ubicato l’alloggio;
Alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);
Alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio(SLI);
Alloggi collettivi di servizio, nell’ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede(ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, nei quali ogni interessato possa disporre di una sola camera, con o senza bagno.
L’art. 317, poi, indica quelle che sono le categorie di personale della Difesa ammessa alle concessioni:
Alloggi ASGC, ASIR, ASI:al personale militare e civile, limitatamente agli incarichi previsti, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;
Alloggi AST: al personale militare, con carico di famiglia, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa e che appartenga alle categorie degli ufficiali ,dei sottoufficiali e dei volontari in servizio permanente;
Alloggi APP: agli ufficiali ,ai sottoufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio presso comandi, enti e reparti indipendentemente dalle sedi di servizio; al personale in quiescenza ,fatte salve le prioritarie esigenze del personale in servizio;
Alloggi SLI: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio a bordo di unità navali, con diritto di priorità per il personale imbarcato su unità navali non assegnate alla sede in cui si trova l’alloggio;
Alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito, secondo il seguente ordine di priorità:
Personale che presti servizio nel comprensorio nel quale è ubicato l’alloggio;
Personale che presti servizio nell’ ambito del presidio ovvero della circoscrizione.
TRASPARENZA
Il militare non assegnatario ha sempre diritto a verificare se davvero gli assegnatari abbiano davvero precedenza.
RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI ANCHE TRA MILITARI IN SERVIZIO
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Per approfondire questo aspetto è necessario fare riferimento alle disposizioni normative che regolano il ricongiungimento familiare nel nostro ordinamento.
Occorre guardare in proposito al d.lgs. n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8.3.2000, n. 53”. Il suddetto decreto disciplina all’art.42-bis la “assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche”. Si stabilisce al riguardo che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.
E si aggiunge altresì che “L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
A ben vedere, la suddetta disposizione non riguarda tuttavia di per sé i militari, ma il personale delle pubbliche amministrazioni “di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, vale a dire i dipendenti pubblici sottoposti a regime c.d. “privatizzato” all’esito della riforma introdotta con il d.lgs n. 23/1993, tra i quali non rientra, per espresso disposto dell’art. 3, comma 1, del medesimo d.lgs n. 165/2001, il “personale militare e delle Forze di polizia di Stato”.
Viene allora in rilievo l’art. 1493 del Codice dell’Ordinamento Militare, d.lgs n. 66/2010, il quale prevede espressamente che “Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità”.
LE PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA
Ciò posto, i profili di maggiore problematicità nell’applicazione dell’istituto in commento sono sostanzialmente due.
Il primo concerne il requisito della sussistenza di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva (in buona sostanza, di pari grado) presso la sede in cui si domanda di essere (temporaneamente) trasferiti. In particolare vi è un interrogativo a tale proposito: è possibile per il militare interessato ottenere l’accesso alle piante organiche del Comando di destinazione e soprattutto di appartenenza (allo scopo di dimostrare che l’eventuale accoglimento della domanda di ricongiungimento non sarebbe idoneo ad arrecare pregiudizio alcuno, non registrandosi alcuna situazione di carenza di organico)?
L’orientamento giurisprudenziale prevalente è di segno positivo. È vero infatti che gli artt. 1048 e 1049 del d.p.r. n. 90/2010, nell’individuare, quanto all’amministrazione militare, gli atti ed i documenti amministrativi che sono sottratti all’accesso, fa menzione anche di quelli che contengono informazioni in materia di “struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico”. Tuttavia, i Giudici amministrativi hanno ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla riservatezza di questi documenti quanto disposto dall’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Qualora dunque l’istanza di accesso ad atti di tale contenuto sia preordinata ad un ricongiungimento familiare, non vi può essere dubbio alcuno sulla strumentalità della suddetta istanza rispetto a quelle finalità difensive che la suddetta norma intende tutelare (in questo senso, si veda, tra l’altro, T.A.R. Lombardia – Milano 5 settembre 2013, n. 2105).
Il secondo filone giurisprudenziale che ha assunto massimo rilievo in punto di istanze di ricongiungimento familiare è quello della necessaria adeguata motivazione del provvedimento di diniego.
In ambito militare è riconosciuta all’amministrazione in materia di ricongiungimento familiare una discrezionalità assai più ampia rispetto a quella di cui godono le altre pubbliche amministrazioni. Fa comunque da contraltare ai suddetti poteri discrezionali il riconoscimento – ormai inequivoco e ripetutamente ribadito in sede processuale – di un obbligo motivazionale.
Rileva sul punto T.A.R. Puglia – Sez. Bari, n. 108/2018, in cui si legge che il Comando investito della richiesta è chiamato, attraverso la motivazione del provvedimento che conclude la sequenza procedimentale, a formulare un vero e proprio “giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del ricorrente” (nello stesso senso, T.A.R. Lombardia – Brescia, ord. 27 febbraio 2019, n. 71).
La motivazione dell’eventuale diniego, così, non può riferirsi genericamente a “esigenze di servizio” od anche soltanto alla “carenza d’organico del Comando di appartenenza” (ragione peraltro di per sé non sufficiente secondo il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. I, n. 206/2016).
La motivazione deve piuttosto tenere conto della ricorrenza in concreto dei presupposti di cui all’art. 42-bis, e, in particolare, “delle funzioni effettive del militare, dell’attuale impiego, delle possibilità di una sostituzione del dipendente senza pregiudizio per le esigenze organizzative del Comando” (T.A.R. Puglia – Bari, ord. n. 94/2019).
MASSIMA TUTELA PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Il ricongiungimento familiare è un istituto diretto alla tutela della maternità e della paternità, in modo conforme all’art. 29 Cost., e dunque radicato al massimo grado gerarchico delle fonti nel nostro ordinamento giuridico. Come tale, per effetto del richiamo generale di cui all’art. 1493 c.o.m., il suddetto diritto ben può e deve trovare applicazione anche in ambito militare.
In questo specifico contesto, il ricongiungimento familiare presenta tratti caratteristici non certo con riguardo ai suoi presupposti (che restano quelli ordinari sopra indicati), quanto piuttosto in relazione alla maggiore discrezionalità che, in ragione dei peculiari compiti affidatile, è riconosciuta all’amministrazione militare. Tale discrezionalità è tuttavia controbilanciata sia dalla necessaria soddisfazione del principio di trasparenza amministrativa, che si estrinseca nell’ampliamento (in tali casi) del possibile oggetto delle istanze di accesso meritevoli di accoglimento anche agli atti da cui si evinca la dotazione organica dei Comandi interessati; sia (e soprattutto) dal rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli eventuali provvedimenti di diniego, chiamati a dare conto in maniera adeguata delle specifiche esigenze organizzative e di servizio che precludano se del caso all’interessato di vedere soddisfatta la propria istanza.
E’ bene che si rafforzi pienamente la consapevolezza della piena fruibilità – pur con tutti i correlati limiti – di tale istituto anche in ambito militare.
Dott. Raffaele Di Benedetto
0 commenti