Analisi art. 21 che modifica l’art. 83 della Costituzione
Con l’art. 21 del decreto Renzi – Boschi si modifica l’art. 83 della nostra Costituzione.
Questo articolo chiarisce che Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Viene abrogato il secondo comma dell’art. 83 dove sono previsti dalla Costituzione in vigore tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in quanto il Senato è già emanazione regionale. Risulta chiaro che a partire dalla settima votazione, considerando le assenze fisiologiche, abbassandosi il quorum e con l’introduzione dei tre quinti dei votanti anziché dell’intera assemblea, è probabile che siano sufficienti i numeri della sola maggioranza. Il Presidente sceglie i parlamentari a suo piacimento nella lista bloccata, la maggioranza formata da deputati che rispondono solo al criterio di fedeltà sceglie il presidente della Repubblica e insieme determinano 8 membri su 15 della Corte costituzionale. Come si fa a sostenere che non c’è un accentramento di poteri sull’ Esecutivo senza i dovuti contrappesi?
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