Il distacco, disciplinato dal D. Lgs. n. 276/2003, costituisce una forma di esternalizzazione della manodopera nella quale un lavoratore, pur alle dipendenze del suo datore di lavoro, presta l’attività a favore di un terzo.
DISTACCO NEL NO-PROFIT
Si tratta di una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa molto utilizzata nel no-profit in quanto in grado di soddisfare molteplici esigenze: creare sinergie, acquisire, trasmettere e condividere know-how, realizzare progetti comuni o condivisi. Tuttavia, non sempre tale istituto è utilizzato in modo corretto, esponendo così i datori di lavoro a conseguenze negative e sanzioni da parte dell’Ispettorato del lavoro anche gravi, oltre ad esporre i lavoratori a incertezze.
DIFFERENZA TRA DISTACCO E SOMMINISTRAZIONE LAVORATIVA
Sotto quest’ultimo profilo, bisogna precisare che il distacco si differenzia dalla somministrazione di manodopera in quanto il somministratore realizza il solo interesse della somministrazione ai fini di lucro, mentre il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come l’interesse al buon andamento della società controllata o partecipata. Pertanto, il distacco è legittimo quando l’interesse che il distaccante intenda soddisfare sia unicamente quello di percepire un corrispettivo o anche solo risparmiare sul costo del lavoro, trattandosi in tal caso di attività del tutto coincidente con la somministrazione di manodopera, (Ministero del lavoro, Circolare n. 28/2005).
RIMBORSO DATORE LAVORO DISTACCANTE DAL DISTACCATARIO
Sia il Ministero del Lavoro (Circolare n. 3/2004) che la giurisprudenza (Cass. Sez. Un. n. 1751/1989) ritengono legittimo che, come avviene generalmente nella prassi, il datore di lavoro distaccante possa ottenere dal distaccatario (che beneficia della prestazione del lavoratore) un rimborso degli oneri connessi al trattamento economico del dipendente. Tale rimborso, tuttavia, non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante, cioè non può essere superiore al costo aziendale sostenuto per il lavoratore distaccato durante il periodo di distacco. Il distacco diventa illegittimo quando l’interesse che il distaccante intenda soddisfare sia unicamente quello di percepire un corrispettivo o anche solo risparmiare sul costo del lavoro, trattandosi in tal caso di attività del tutto coincidente con la somministrazione di manodopera e si cade nel caso di illecita somministrazione di manodopera.
DISTACCO TRANSNAZIONALE
Nella fattispecie del distacco transnazionale la materia è disciplinata a livello europeo dalla Direttiva n. 96/71/UE e dalla Direttiva n. 2014/67/UE, attuate dal D. Lgs. 136/2016. Le principali disposizioni di cui al D. Lgs. n. 136/2016 si applicano sia a lavoratori distaccati da imprese stabilite nell’Unione Europea sia inStati terzi.
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Ernesto Marino
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