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CIVICRAZIA TUTELA IL LAVORO MINORILE

Civicrazia tutela i minori dallo sfruttamento sul lavoro.

Bisogna evitare condizioni pericolose ed illegali.

Civicrazia con le sue Antenne Territoriali ascolta, informa ed indirizza ad una reale cittadinanza partecipativa che vuole conoscere e far valere i propri diritti. A disposizione di tutti ha messo lo Sportello Telematico:

https://www.civicrazia.org/sportello-telematico/

e i minori che vogliono liberamente lavorare devono essere consapevoli dei propri diritti e non prestarsi ad attività illegalmente prestate.

ORDINAMENTO GIURIDICO

L’ordinamento tutela l’integrità psico-fisica del lavoratore minore, attraverso una normativa protettiva per tale categoria di lavoratori. In particolare la legge prevede norme a tutela delle condizioni di lavoro dei minori, esigendo il completamento dell’istruzione obbligatoria e vietando lo svolgimento di attività che ne possano compromettere la salute e la dignità. L’età minima per l’accesso al lavoro coincide con il momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 16 anni compiuti (art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006).

TUTELA DEL LAVORO DEI MINORI

La Costituzione riconosce e garantisce al lavoro prestato dai minori italiani o stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, una speciale tutela mediante gli artt.37 e 34, ove stabilisce rispettivamente i principi di parità di retribuzione a parità di lavoro fra adulto e minore e di obbligo dell’assolvimento scolastico.

Il lavoro dei minori è sottoposto ad una tutela specifica finalizzata a preservare la maturazione psicofisica dei soggetti con età inferiore ai 18 anni. Oltre a stabilire nei 16 anni l’età minima di accesso al lavoro, le disposizioni di tutela si sostanziano nel divieto di adibire i minori in attività pericolose o insalubri nonché in precisi vincoli di orario tali anche da consentire il rispetto del diritto all’istruzione e alla formazione.

ETA’ MINIMA PER LAVORARE

I minori sono ammessi al lavoro solo ultimato il periodo d’istruzione obbligatoria e comunque non prima di aver compiuto 16 anni. L’assunzione deve garantire il rispetto del diritto all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o sino al conseguimento di un titolo di studio (scuola secondaria superiore o qualifica triennale) entro il diciottesimo anno.

Sono quindi obbligatori sia il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) che i primi due anni del secondo ciclo (scuola secondaria di secondo grado) (art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006).

Sono previste deroghe in caso di assunzione con contratto d’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale oppure per attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo.

LAVORI VIETATI

È vietato adibire dei minori in specifiche lavorazioni che comportano l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici nonché processi e lavori pericolosi o pesanti. È possibile derogare a tale divieto, con preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, solo in caso tali attività siano indispensabili per motivi didattici o di formazione professionale. In ogni caso, prima di occupare i minori, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la visita medica d’idoneità secondo gli obblighi di sorveglianza sanitaria e un’opportuna valutazione dei rischi specifici.

Se vedi qualcosa che non va fallo sapere subito all’Ispettorato del Lavoro.

Ernesto Marino

 

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