IMMAGINE PER  COMUNICATO 13.10.2023

Nov 10, 2023 | Notizie | 0 commenti

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DISTURBI AUTISTICI: VITTORIA STORICA DEI GENITORI

SENTENZA STORICA: L’ABA NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Una sentenza senza precedenti e di grande portata in materia di terapia ABA (Analisi Applicata del Comportamento) per i disturbi dello spettro autistico è quella pronunciata nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato (n. 8708 del 6 ottobre 2023), su ricorso presentato da ANGSA Campania (Associazione Nazionale Genitori di perSone con Autismo).

Nella fattispecie si trattava di un minore con autismo severo.

Al piccolo l’Azienda Sanitaria Unica delle Marche aveva negato il richiesto trattamento ABA in regime domiciliare, basandosi sull’errato presupposto che l’ABA stesso non rientrasse nel livello essenziale di assistenza autorizzato dalla Regione Marche, nella quale era previsto solo un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia.

Contro tale provvedimento, i genitori avevano proposto ricorso al TAR delle Marche (Tribunale Amministrativo Regionale) che lo aveva respinto, ragione per cui si era reso necessario il ricorso al Consiglio di Stato che ha invece accolto l’appello, annullando la Sentenza del TAR delle Marche.

Con tale sentenza per la prima volta (dopo la devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo) sui diritti delle persone con autismo si è pronunciato il Consiglio di Stato.

La pronuncia del massimo Consesso giurisdizionale amministrativo ha affrontato aspetti del tutto nuovi, arrivando a sancire diritti imprescindibili, come quello ad una misura minima di trattamento ABA.

Innanzitutto il Consiglio di Stato ha precisato che l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con disturbi dello spettro autistico sono ricompresi tra i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), definiti dagli articoli 25, 32 e 60 del Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) del 12 gennaio 2017.

Nel quadro di tale dovuta assistenza socio sanitaria ricompresa nei LEA vanno dunque certamente annoverati i trattamenti cognitivo comportamentali denominati ABA, trattandosi di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Tali prestazioni ABA devono essere assicurate dal sistema sanitario pubblico su tutto il territorio nazionale.

A tal proposito il Consiglio di Stato smentisce totalmente l’argomentazione dell’ASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale) e quella della Sentenza impugnata, secondo cui, senza ricezione in una legge regionale, le prescrizioni afferenti ai LEA non troverebbero applicazione nell’ambito dell’ordinamento regionale.

Anche qui, richiamando i pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia di attribuzioni Stato-Regioni, e accogliendo le tesi dei genitori ricorrenti, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che l’articolata disciplina dei LEA entra automaticamente nell’ordinamento regionale afferente alla cura della salute. E ciò dal momento che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale è appunto quello dei Livelli Essenziali di Assistenza, poiché il DPCM del 12 gennaio 2017, nell’aggiornare i LEA, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria anche alle persone con disturbi mentali e disabilità.

 

ABA: PRESTAZIONE DOVUTAMENTE EROGATA DALLE ASL

Ciò significa, in altri termini, che la prestazione ABA va dovutamente erogata dalle ASL anche in quelle Regioni dove tale terapia non sia stata ancora recepita con una legge regionale.

E ancora, dal riconoscimento dell’ABA nei LEA, il Consiglio di Stato fa derivare, con assoluta novità in punto di diritto, anche un importantissimo corollario, sancendo infatti che è irrinunciabile, per il Servizio Sanitario Nazionale, assicurare l’effettivo trattamento ABA nella misura sufficiente prevista dalle Linee di Indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità, dovendosi ritenere che tali prestazioni debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal riconoscimento del trattamento ABA nei LEA.

E quel che è maggiormente importante è che il Consiglio di Stato, aderendo alle tesi dei genitori ricorrenti, ha anche esplicitato che tale misura risieda in 25 ore settimanali, quale numero minimo di ore indicato nelle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

È evidente come quest’ultimo aspetto abbia ora un’incidenza dirompente, giacché le ASL devono adesso assicurare su tutto il territorio nazionale l’erogazione dell’intervento cognitivo comportamentale ABA per almeno 25 ore settimanali.

Civicrazia in tutto il territorio nazionale vigilerà per l’applicazione di questa sentenza storica che impone sempre più la necessità di ascolto delle associazioni e delle famiglie delle persone con disabilità e un’adeguata programmazione sanitaria.

Paolo Colombo, Garante dei Diversamente Abili, Avvocato

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