E’ DAVVERO GARANTITO L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA DEI NON ABBIENTI ?
COSA PREVEDE LA COSTITUZIONE
L’art.24 Cost. prevede che “ sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
La Costituzione riconosce come valore assoluto il diritto di difesa e, nell’ottica di realizzare il principio di uguaglianza previsto all’art 3 sempre della Carta fondamentale, in particolare per superare in questo settore le disuguaglianze economiche
, demanda al Parlamento l’emanazione della normativa di attuazione del principio.
Nello stesso l’art. 6 co .3 lett. c) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
L’ATTUAZIONE
Bisognerà aspettare il 2002 e l’emanazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia ( DPR 115/2002) perché prenda corpo l’istituto del patrocinio delle persone prive di reddito o con reddito ritenuto sintomatico di non essere abbiente (oggi il limite di reddito è fissato in euro 12.838.01 a cui va sommato la somma di euro 1032,01 per ogni convivente privo di reddito).
Solo nel caso di reati da cd. codice rosso le persone offese sono ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal limite di reddito.
In sostanza è assicurata la difesa gratuita nel processo penale, sia l’interessato indagato, imputato, persona offesa o danneggiata , nel processo di revisione, nelle procedure esecutive e davanti al Tribunale di Sorveglianza e in quelle relative all’applicazione di misure di sicurezza, sia nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario, di volontaria giurisdizione , e, da ultimo, anche nel procedimento di mediazione.
Nei procedimenti diversi da quello penale le ragioni che si fanno valere non devono essere manifestamente infondate per essere ammessi al beneficio.
IL DIFENSORE
Colui che è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può scegliere un difensore ma tra coloro che sono iscritti in appositi elenchi istituiti presso i Consigli dell’Ordine del distretto di Corte d’Appello dove ha sede il giudice competente per il processo di interesse.
L’avvocato iscritto all’apposito elenco è tenuto a informare l’assistito di questa opportunità.
Il trattamento economico che viene garantito al difensore della persona ammessa al gratuito patrocino è inferiore a quello tabellare, perché il compenso viene per legge decurtato di un terzo, come se la difesa delle fasce più deboli fosse meno importante e tutto sommato una gentile concessione a avvocati e assistiti.
Ovviamente il difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio non può ricevere altri compensi diversi da quelli liquidati dallo Stato.
I PROBLEMI ATTUALI
Sussistono rilevanti problemi attuali:
– I provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non precedono molto spesso l’inizio della procedura, per cui né il difensore né l’assistito conoscono tempestivamente l’esito della domanda.- Le liquidazioni dei compensi arrivano dopo tempi lunghi, a volte anni, rendendo sempre meno dignitoso l’opera svolta dal difensore, che spesso affronta le situazioni più complesse ( come quelle del carcere) e ciò viola anche l’art. 36 Cost.- Per ragioni di opportunità a livello locale vengono stilati protocolli tra gli organismi rappresentative dell’avvocatura e la magistratura che rendono ancora, di fatto, meno corretto l’utilizzo dello strumento che, come detto, mira ad assicurare prima di tutto una difesa anche alle persone più disagiate .
LA BATTAGLIA
In questi giorni si sono levate molte proteste per i ritardi, sempre più significativi, che si lamentano nell’applicazione della legge.Consigli degli Ordini, associazioni di categorie, singoli avvocati, cittadini, hanno evidenziato il ritardo nell’arrivo dei fondi dedicati,la difficoltà nell’avere notizia dell’accoglimento delle domande, i ritardi insostenibili nella liquidazione delle note e poi dei compensi, i continui solleciti agli organi competenti, la richiesta continua di integrazioni documentali per attestare i redditi, quando la legge prevede che tutte le domande di ammissione vengano inviate agli uffici finanziari per le verifiche opportune sulla veridicità di quanto dichiarato sui redditi.Molti avvocati stanno pensando di non utilizzare più questo strumento e di cancellarsi dagli albi dedicati.L’effetto sarebbe quello di provocare una caduta del livello di assistenza legale che comprometterebbe una conquista di civiltà, sia pure attuata a distanza di molti anni dall’entrata in vigore dalla Costituzione e che ha consentito a molti di poter essere rappresentati degnamente nei Tribunali, anche in processi delicati e di lunga durata.Non è una questione degli avvocati, ma una questione fondamentale di tutela del diritto di difesa, che presuppone rispetto della legge e rispetto del principio di uguaglianza.
Desi Bruno, Avvocato
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