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GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’: CAMBIARE LA PROCEDURA DI NOMINA

CRITICHE DIFFUSE AL GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’

Di recente sulla stampa ( Huffingtonpost.it 31 luglio 2024 ) è apparsa un’ulteriore forte critica presa di posizione sull’andamento dell’attività del Garante nazionale delle persone private della libertà.
Il ruolo ricoperto dai nuovi componenti dell’Ufficio, – che sono tre, con presidenza assegnata al civilista ed ex parlamentare Maurizio D’Ettore, – è di recente attribuzione. Infatti nel novembre 2023 c’è stato l’avvicendamento con il Collegio precedentemente guidato da Mauro Palma. Eppure non mancano forti polemiche su posizioni. La polemica è alimentata dalla genesi del nuovo Garante dal potere esecutivo che, va ricordato, sceglie la figura attraverso una delibera del Consiglio dei Ministri.
In tale quadro risalta e almeno appare sospetta l’assenza di componenti del Garante delle persone private all’audizione sul decreto carceri. Inoltre è stata rilevata la mancanza di ogni capacità propositiva rispetto alla grave situazione carceraria, limitandosi a essere l’attuale Garante delle persone private della libertà contrario per l’aumento dei giorni di liberazione per la pena scontata senza rilievi disciplinari.
Nel frattempo l’aumento esponenziale delle presenze in carcere è drammatico. Al 30 giugno 2024 la popolazione detenuta era pari a 61.480 presenze a fronte di una capienza pari a 51.234 posti disponibili, secondo i dati dell’amministrazione penitenziaria e ripresi dall’Associazione Antigone. In tale quadro è necessario, ovviamente, alleggerire una condizione di detenzione disumana e degradante che può portare ad una nuova sentenza di condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, come già avvenuto nel 2013 con la sentenza Torreggiani.
Occorrono certamente interventi strutturali e di lunga prospettiva ma è improcrastinsbileanche un rapido intervento a fronte dei 62 suicidi ad oggi registrati tra i detenuti e i 7 tra gli agenti di polizia penitenziaria. Numeri sconvolgenti che richiedono un approccio competente e una vicinanza alla complessità penitenziaria e alla specifica tutela dei diritti, derivante da lunga esperienza.

LA NECESSITA’ DI UNA RIFORMA DELLA PROCEDURA DI NOMINA

Le critiche all’ufficio del Garante dei detenuti provengono anche dal mondo dell’associazionismo e del volontariato carcerario, dai Garanti regionali e territoriali, dagli enti locali e anche da agenti della polizia penitenziaria.
Ricordiamo che il Garante deve tutelare i diritti di vaste aree di cittadini in maggiore difficoltà a tutelare i propri diritti, dai reclusi ai migranti nei centri di rimpatrio, agli anziani nelle residenze assistite.
Il tema era già stato giustamente posto (1) con la nomina del primo Collegio dei Garanti delle persone private della libertà personale, indicato da altro governo.
Il presidente Mauro Palma vantava peraltro una specifica plurivariegata competenza in materia.
Riemergono ora i temi più importanti: competenza settoriale specifica e indipendenza-terzietà.
E’ necessario assicurare al Garante quella necessaria indipendenza dal potere esecutivo , qualunque esso sia, perché il Garante deve essere e apparire come presenza terza e indipendente, non derivata dall’Esecutivo e libera nello specifico mandato.
Dunque bisogna ripartire dalla modifica della legge istitutiva n. 10/2024 (2) e affidare la scelta del Garante al Parlamento, a tutela della effettività del delicato e importante ruolo,
come è già per il Garante per la protezione dei dati personali, o, meglio ancora, ai Presidenti delle due Camere, come per il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ovela scelta è solo effettuata per maggiori requisiti per la specifica tutela dei diritti.

Desi Bruno, Avvocato

(1 ) Desi Bruno e Davide Bertaccino, “I Garanti ( dalla parte) dei detenuti, Le istituzioni di garanzia per i privati della libertà tra riflessione internazionale ed esperienza italiana”, – Bononia University press
2 ) Il 25 aprile 2014 l’Italia ha notificato al Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti l’istituzione di un Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale in qualità di meccanismo nazionale indipendente, ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura. La creazione del predetto meccanismo di prevenzione, ovvero del suo mantenimento qualora fosse già stato istituito, costituisce un obbligo specifico cui gli Stati parte del Protocollo, in applicazione dell’art. 17, sono tenuti a conformarsi “al massimo” entro un anno dalla sua entrata in vigore o dal momento della ratifica o adesione. Come è noto, l’Italia ha ratificato il Protocollo con l. 9 novembre 2012, n. 195 ed ha depositato lo strumento di ratifica il 3 aprile 2013. Il Protocollo è entrato in vigore per lo Stato italiano il trentesimo giorno successivo al deposito della ratifica, ossia il 3 maggio 2013. La creazione del Garante nazionale è intervenuta con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, “recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria” (noto anche come decreto “svuota carceri”), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Successivamente, con d.m. 11 marzo 2015, n. 36, il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento che disciplina la struttura e la composizione dell’ufficio del Garante e, più recentemente, con il d.p.r. 1 febbraio 2016 è stato nominato il Presidente dell’organismo collegiale e un primo componente dello stesso; la composizione del Collegio è stata poi completata con un successivo d.p.r. del 3 marzo 2016.

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