Set 29, 2020 | Battaglie | 0 commenti

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IL DIFENSORE CIVICO: DE LUCA, DEVI CHIEDERE SUBITO SCUSA ALLE DONNE E ANNUNCIARE E METTERE SUBITO PIÙ DONNE IN GIUNTA

L’art. 46 comma 3 dello Statuto della Regione Campania stabilisce che la nomina della Giunta regionale avvenga nel “pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini”.

Il TAR Campania-Napoli, affrontando specificamente tale fattispecie, ha precisato che si tratta di “precetto immediato e diretto nella composizione della giunta”, soffermandosi sulla parola: “pieno” che vuole significare “la completa, integrale e puntuale realizzazione” (Sentenza TAR Campania-Napoli, Sezione Prima, 7 aprile 2011 n. 1985).

Qualunque donna campana, che dimostri il possesso dei requisiti di Assessore, è lesa da una nomina non rispettosa di tale precetto e, come è già avvenuto con la suindicata sentenza, può ottenerne l’annullamento giurisdizionale.

Anche se l’equilibrata presenza non significa “presenza paritaria” e sono indubbiamente possibili oscillazioni, la medesima sentenza evidenzia che occorre “evitare eccessi in un senso o nell’altro”.

Ebbene nell’avvenuta comunicata designazione, avente carattere pubblico con pubblicazione sul sito della Regione Campania, sussiste, fra l’altro senza neppure una succinta motivazione, mancato pieno rispetto dell’obbligatoria equilibrata presenza, poiché  la presenza degli uomini è più del doppio di quella delle donne (aggravata dall’attribuzione dell’incarico di Vice Presidente ai primi già eccessivamente più numerosi) e quindi ci troviamo in un caso in cui il dovuto “pieno rispetto” “non è palesemente riscontrabile nella composizione della Giunta regionale campana” (per adottare le lucide parole di Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 27 luglio 2011 n. 4502 che ha confermato, dopo vano appello della Regione Campania, l’anzidetta sentenza del TAR Campania).

Il Consiglio di Stato ha, infatti, ribadito che si tratta di un “vincolo specifico e stringente” e che l’atto di nomina degli Assessori non ha quella natura politica che ne garantirebbe l’insindacabilità.

Prima ancora che si concretizzi alcun atto deliberativo, va corretto retroattivamente il comportamento lesivo rispetto alle donne avvenuto con l’annuncio lesivo del precetto statutario, che è applicazione, fra l’altro, di principi costituzionali,

La normativa (da ultimo anche la legge regionale 7 agosto 2020 n. 37) si sofferma giustamente soprattutto a tutela di comportamenti discriminatori, qual è il lesivo comportamento di un Presidente che annuncia sul sito istituzionale e alla stampa una designazione che viola in radice l’equilibrio statutariamente sancito.

(Avv. Giuseppe Fortunato)

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