La partecipazione popolare alla gestione politica e amministrativa della “cosa pubblica” rappresenta un diritto fondamentale, garantito dalla nostra Costituzione, che all’articolo 3, comma 2 individua l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ed impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’esercizio effettivo di tale partecipazione. A questa determinazione si arriva anche attraverso la lettura degli articoli 1 e 2 della Costituzione, ove il primo stabilisce che la sovranità ed il suo esercizio appartengono al popolo e il secondo tratta della centralità dei diritti della persona e il loro complemento nelle formazioni sociali. Con il termine “partecipazione civica” si identifica la relazione tra le istituzioni e la comunità che consente ai cittadini, in forma singola o associata, di contribuire al processo decisionale e all’attività programmatoria della pubblica amministrazione anche se, ovviamente, con ruoli diversi. Parliamo quindi di un processo strutturato di confronto e di progettazione su temi di importanza pubblica che coinvolgono la collettività in senso lato (istituzioni pubbliche, associazioni, singoli cittadini), un processo che può essere attivato in base al principio della sussidiarietà orizzontale. Ciò significa che le Istituzioni, invece di imporre la propria volontà, coinvolgono nei processi decisionali gruppi di cittadini per ottenere una decisione condivisa.
Nello specifico, si evidenzia che a seguito del nuovo Statuto approvato nel 2009, la Regione Campania non ha adottato una nuova legge di attuazione degli istituti di partecipazione popolare, in particolare modo riguardo al referendum approvativo, anche se lo Statuto rinvia alla pubblicazione di una legge regionale che disciplini le modalità di proposizione e svolgimento della consultazione popolare. A causa di questa mancanza normativa, ci si riferisce ancora alla legge regionale n. 4/1975. Nel corso del 2019, il Difensore Civico ha provveduto ad effettuare uno screening degli Statuti dei 550 Comuni della Regione ed ha rilevato che in molti casi, benché in molti di questi fosse prevista la successiva emissione del Regolamento di partecipazione popolare, la previsione è stata disattesa. Per questo motivo, sono state inviate decine di diffide ai Comuni, con la richiesta di adempiere fissando un congruo termine, come previsto dalla normativa vigente in materia. Non avendo ricevuto riscontri, in virtù di quanto previsto dall’art. 136 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nei casi di omissione di atti obbligatori per legge da parte degli enti locali, il Difensore Civico se è avvalso del potere di controllo sostitutivo che può essere esercitato dopo che l’ente sia stato invitato a provvedere entro un congruo termine. di programmazione e di coordinamento. Il potere sostitutivo si estrinseca attraverso la nomina di un commissario ad acta a cura del difensore civico regionale ove costituito ed in tal senso sono stati nominati tre commissari ad acta rispettivamente nei comuni di Sassano, Salerno e Villaricca, allo scopo di redigere e far approvare il citato Regolamento entro il termine di 60 giorni. Non possiamo non rilevare quanto successo proprio al Comune di Sassano dopo la nomina del Commissario ad acta: Dott.ssa Marialuigia Vitagliano. Secondo il Comune di Sassano il regolamento era stato approvato dal Consiglio prima dell’insediamento della Dott.ssa Vitagliano ed inoltre che il commissario ad acta doveva essere nominato dal presidente della giunta regionale e non dal difensore civico, come avvenuto in questo caso. Per questo motivo, spinto anche dall’interpretazione del Presidente della Regione, fino a quel momento spettatore non pagante nella diatriba sulle competenze, il Comune ha deciso di ricorrere al TAR di Salerno adducendo che, se il Difensore Civico accerta che l’atto per il quale è stato sollecitato il suo intervento sia un atto dovuto o omesso illegittimamente, ha l’obbligo di chiedere al Presidente della giunta regionale, cioè all’organo politico, la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione dell’atto stesso. Visto il supporto fornito al Comune dal Governatore c’è da chiedersi: se si ritiene competente a commissariare un Comune inadempiente o la stessa Città metropolitana di Napoli, come mai non ha predisposto tali commissariamenti? E non sono stati contestati i commissariamenti dei predecessori, per di più illegittimamente nominati Difensori Civici? Il TAR ha comunque accolto il ricorso ma parzialmente, perché ha comunque affermato la grave inadempienza del Sindaco del Comune di Sassano, e che il Difensore Civico regionale possiede i poteri di nomina di Commissario salvo valutare diversamente per quanto riguarda la ragione, e cioè la mancata approvazione del regolamento.
Il ricorso al Consiglio di Stato è quindi d’obbligo visto che il Regolamento predisposto dal Commissario ad Acta conteneva non solo tutti gli elementi necessari per consentire la partecipazione dei cittadini, ma anche alcune previsioni innovative dirette a tutelare quei principi troppo spesso dimenticati quando si tocca il tema delle nomine discrezionali e quando si scelgono i candidati per la gestione dell’Amministrazione Pubblica: la meritocrazia e la competenza. Un Codice deontologico dei pubblici amministratori che li mette in una posizione di servizio e aperta concretamente ai Cittadini; nomine meritocratiche a tutti i livelli con procedure trasparenti, con curricula pubblicati preventivamente sul sito web per osservazioni di tutti (che vanno valutate); consiglio comunale aperto; referendum propositivi e direttamente deliberativi; Garante del Cittadino non nominato dall’organo politico ma dal Forum dei Cittadini; bilancio partecipativo e sociale con apporto dei Cittadini; partecipazione diretta alla Macroregione Mediterranea, sono i principali contenuti del Regolamento, tutti condivisibili e leciti, che era stato proposto al Comune di Sassano. Ma il Sindaco ed il Presidente della Regione, invece di favorire la partecipazione dei cittadini attraverso l’applicazione di questi principi hanno pensato bene di creare delle distanze. Ma la speranza che possa essere ripristinata la legalità e si possa consentire ai cittadini di partecipare attivamente alla vita della loro comunità, alimentata con immutato vigore dall’azione del Garante dei cittadini.
DIRITTO DI DIFESA E TUTELA DELLE VITTIME DEI REATI “VIOLENTI”
Non è vero che le vittime di reati “ violenti “ hanno sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato. COSA PREVEDE LA LEGGE L’art. 76 comma 4 ter del DPR 30 maggio 2002 n. 115 , modificato dalla legge n. 38 del 2009, prevede che le persone offese dei reati...
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