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LE FRODI ASSICURATIVE NELLA FASE ASSUNTIVA: DALLE DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI AI FALSI DOCUMENTALI. URGONO MISURE DI CONTRASTO PER RAGIONI DI ORDINE PUBBLICISTICO E PRIVATISTICO.

Le frodi assicurative in Italia rappresentano un fenomeno in costante ascesa ed ormai sono attuate con costante frequenza, oltre che in relazione al ramo rca, in tutte le diverse garanzie assicurative, ad esempio nel ramo vita, incendio, furto, infortuni, malattie, trasporti, corpi, merci, cauzioni.

Resta ancora poco percepito il tema dell’antifrode assuntiva avente ad oggetto l’analisi della fase genetica del contratto

L’attività fraudolenta, invero, inizia proprio nella fase di trattativa e stipula del contratto assicurativo allorché l’assicurando renda dichiarazioni false o reticenti, o produca documenti contraffatti per fornire all’assicuratore elementi errati per la corretta valutazione del rischio (misrepresentation) inducendola a contrarre a condizioni che altrimenti non avrebbe accettato.

In particolare, nel discorrere di documentazione alterata, si fa riferimento alla produzione del documento di identità e della carta di circolazione che il contraente fornisce con indicazioni non corrispondenti al vero in relazione al premio da versare all’assicurazione che va determinato, tra l’altro, con riferimento all’area geografica in cui il veicolo oggetto della garanzia circola.

Oltre a ciò, l’esperienza ha evidenziato diversi sodalizi criminali che agiscono falsificando certificati di stati di famiglia, carte di circolazione, ricevute sostitutive di documenti di circolazione e documenti d’identità, ai fini di far risultare il veicolo da assicurare di proprietà di ignare persone residenti in varie località del nord Italia titolari di classe di merito “1” (la più bassa), oppure al fine di far figurare i reali proprietari dei mezzi quali conviventi con persone titolari di classe di merito “1”, beneficiando della legge 40/07 (c.d. decreto “Bersani”), in tal modo ottenendo premi di polizza a costi contenuti e al di fuori di ogni logica di mercato.

In realtà, la frode nella fase assuntiva rappresenta il più delle volte la prima fase di una fattispecie criminosa più complessa: molto spesso, invero, le polizze stipulate con artifizi e raggiri sono quelle con un maggiore indice di sinistrosità a rischio antifrode.

La tutela normativa e giurisprudenziale

Il fenomeno sopra descritto, sotto il profilo penalistico, integra la fattispecie prevista e punita dall’art. 642 c.p norma che identifica la frode assicurativa come la condotta di chiunque, al fine di conseguire l’indennizzo di un’assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza. Oltre alla tutela apprestata in sede penale, la giurisprudenza ha contrastato anche mediante gli strumenti civilistici i fenomeni fraudolenti. Il riferimento è agli artt. 1892 e 1893 c.c. che disciplinano le dichiarazioni inesatte e le reticenze distinguendo a seconda che la condotta sia caratterizzata o meno da dolo o colpa grave. La consapevole violazione del dovere di rendere le dichiarazioni richieste dall’assicuratore consente l’annullamento del contratto, laddove invece difetti il coefficiente soggettivo nell’assicurato, all’altro contraente è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla scoperta o, in caso di verificazione del sinistro, di ridurre l’indennizzo.

Nei casi più gravi, ovverosia quando ai fini del contratto siano prodotti documenti appartenenti a soggetti inesistenti o a terzi ignari, tale che non vi sia l’elemento del consenso e difetti il rischio quale causa del contratto, la sanzione che appresta l’ordinamento è quello della nullità assoluta, che spiega i suoi effetti non solo tra assicurato ed assicuratore, ma anche nei confronti del terzo danneggiato.

Individuare e debellare il fenomeno delle frodi assuntive: le possibili soluzioni

Certamente il fenomeno della frode assuntiva merita particolare attenzione, avendo bene in mente che, ad essere danneggiato, non è solo il patrimonio dell’assicuratore.  La frode assicurativa/assuntiva, infatti, incide non solo nel rapporto tra compagnie assicurative e il singolo che compie atti fraudolenti, ma anche nel rapporto con il cittadino e consumatore che si trova a dover contrarre una polizza assicurativa, soprattutto per la questione dei costi che variano sensibilmente da Regione a Regione, proprio a causa di fenomeni del genere.

In realtà, laddove i rischi venissero erroneamente sottovalutati, le imprese di assicurazione incasserebbero premi per importi eccessivamente bassi che non basterebbero per sostenere gli oneri conseguenti agli indennizzi dovuti agli assicurati ovvero ai terzi danneggiati. In tale prospettiva si deve ravvisare, in un’ottica pubblicistica, la lesione, ad opera della condotta fraudolenta dell’assicurato, anche di un interesse collettivo sulla scorta della mutualità poste a fondamento del contratto di assicurazione con correlativa ripartizione del rischio tra gli assicurati.

Per tale ragione occorre implementare gli strumenti di prevenzione del fenomeno e al contempo agire nelle opportune sedi per contrastarlo.

Come ritenuto anche dall’IVASS, urge il completamento del quadro regolamentare previsto dalla legge affinché l’Istituto disponga degli strumenti necessari per ridisegnare l’attività antifrode in fase assuntiva, allo stato frammentaria e disorganica. In tal senso  occorre  integrare l’Archivio Antifrode – AIA con altre banche dati, quali ad esempio l’Anagrafe Nazionale, nonché prevedere la possibilità di interagire con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti.

Inoltre, una importante misura di contrasto alle frodi assuntive, è rappresentata dalla attribuzione del danno al luogo in cui è stata stipulata la polizza.

Le compagnie assicurative, invece, che utilizzano prevalentemente lo strumento della querela penale, dovrebbero valorizzare anche l’azione civile. Invero, nelle ipotesi sopra descritte, il contratto assicurativo si presenta gravemente viziato e la impresa assicurativa potrebbe legittimamente chiederne la nullità ovvero l’annullamento, sia in via principale che in via riconvenzionale nei giudizi risarcitori critici, con provvedimento giudiziale da opporre (anche) ai terzi presunti danneggiati,

Bisogna opporre la invalidità del contratto assicurativo concluso mediante artifizi e raggiri dell’assicurando o addirittura mediante la commissione di reati penali, conseguendo importanti risultati.  Il Tribunale di Napoli  con la sentenza non definitiva n. 3201/2020, pubblicata il 05.05.2020, nell’accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta impresa assicurativa, ha ritenuto sussistere gravi violazioni, a carico dell’assicurato e sulla base delle medesime ha dichiarato l’annullamento della polizza assicurativa. La statuizione è stata confermata dal medesimo giudice con la successiva sentenza del 21.11.2022.

Riccardo Vizzino, Avvocato,

Responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe assicurative

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