Niente da fare, oltre al trasporto, anche il posto è orribile. Ma che fregatura! A proposito, ma l’art. 47 del Codice del Turismo, cosa prevede esattamente?
Il c.d. danno da vacanza rovinata si sviluppa sul concetto di irripetibilità del riposo non goduto, nei casi più gravi, di cui anche all’art. 1455 c.c..
MA QUANTO HO SPESO?VOLEVO SOLO RIPOSARMI UN PO’….
Facciamo chiarezza.
Il risarcimento non contempla solo la perdita per i costi sostenuti, ma soprattutto la perdita di un’occasione di relax, direttamente connessa al programma di viaggio truffaldino.
Il consumatore deve sapere che tutte le occasioni di svago e relax configurano diritti soggettivi, basati sulla reale, nonché legittima, aspettativa di godere di un momento di rigenerazione psicologica.
Al di là, pertanto, dell’art. 2059 c.c., l’attenzione deve porsi sulla Direttiva Europea 2015/2302, che prevede la predisposizione, da parte del tour operator, di un modulo informativo standard, specificamente descrittivo di tutti i servizi offerti e promessi.
MA ALLORA, COME POSSO DIMOSTRARE LE PROPRIE RAGIONI?
Oltre a foto, video e testimonianze, è bene rivolgersi subito a un legale per inoltrare comunicazione, circa l’accaduto, al tour operator o alla struttura responsabile, appena rientrati.
Successivamente, in caso di mancata risposta entro e non oltre 10 giorni, sarà possibile, e opportuno, presentare reclamo formale, lamentando l’inadempimento e tutte le altre incongruenze del servizio fruito, rispetto a quanto promesso nel summenzionato modello informativo.
E, quand’anche ciò non fosse sufficiente, si valuterà se adire le competenti Autorità, con tutte le conseguenze del caso specifico.
Ma attenzione, come tutte le cose, i diritti del consumatore resteranno sempre senza voce se la parte lesa si riterrà vittima delle circostanze e deciderà di passarci sopra.
A tuo fianco puoi avere legali, associazioni specializzate e lo Sportello Telematico di Civicrazia.
Buone vacanze senza intoppi, quindi, né prima… né dopo.
Marco Viola, Avvocato
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