I luoghi di privazione della libertà personale richiedono conoscenza del settore e capacità di relazione con attori istituzionali e non, dal Ministero di Giustizia alle associazioni di volontariato, e capacità di un corretto e non influenzabile monitoraggio.
L’indipendenza dagli organi politici in particolare, rende la figura del Garante più autorevole per la sua capacità di intervento, di raccomandazione e di denuncia nel caso di violazione dei diritti delle persone detenute o trattenute nei centri di permanenza per il rimpatrio ( e non solo)
Il Garante deve avere come riferimento la Costituzione e le Convenzioni sui diritti umani, può proporre modifiche legislative ma deve avere piena autonomia sotto tutti i versanti . Un Garante nominato da una parte politica, ovviamente qualunque essa sia, non assicura la necessaria terzietà.
LE POLEMICHE SULLA NOMINA DEL COLLEGIO DEI GARANTI DEL 2016 E DEL 2023
Dalla nomina del primo Garante nazionale ( collegio composto da un Presidente e due membri ) alla nomina attuale sono intervenute molteplici critiche che hanno messo in discussione indipendenza, terzietà e competenza con riferimento specifico a quanto prevede l’art. 7 del decreto legge n. 146/ 2013 convertito nella legge n. 10 /2024.
“ Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.”
In sostanza, la nomina del Collegio dei Garanti da parte del Presidente della Repubblica, su proposta però del Consiglio dei Ministri, ha consentito a più voci di ritenere che la nomina sia infine di natura politica, al di là delle singole capacità.
Va ricordato anche che nella iniziale stesura era prevista, addirittura e assurdamente, la nomina diretta del Collegio di garanzia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsione poi rivista per le preoccupazioni espresse dai Garanti territoriali nominati.
GLI AMBITI DI INTERVENTO
Bisogna ricordare che le competenze richieste riguardano principalmente il monitoraggio della situazione delle carceri, ma anche l’area migranti e i luoghi dove vengono ristretti ( CPR; hotspot, ecc), quella di polizia ( camere di sicurezza), quella sanitaria ( centri psichiatrici di diagnosi e cura, residenze per anziani con disabilità) , che richiedono anche competenze di natura civilistica e amministrativa, oltre che di diritto internazionale.
Un Collegio di tre persone, ferma restando la inevitabile priorità al tema carcerario, può valorizzare e ricomprendere anche competenze declinate sul tema specifico comunque della privazione della libertà personale in ogni sua manifestazione, garantendo comunque sempre indipendenza e terzietà.
Desi Bruno, Avvocato
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