RENT TO BUY:
QUESTO SCONOSCIUTO
Chi non ha casa preferirebbe acquistarla senza, tuttavia, subito impelagarsi in un affitto perenne, che andrebbe a discapito di ogni forma di risparmio.
Cosa si potrà, allora, mai fare?
È possibile che, con la ventata di novità giuridica e di liberalismo d’oltreoceano, il contratto di locazione ed il preliminare possano incontrarsi?
Ce lo racconta l’articolo 23 del decreto legge n. 133 del 2014.
In tale ipotesi, il proprietario, fin da subito, consegna l’immobile al conduttore che, quale futuro acquirente, pur pagando regolarmente il canone, potrà, dopo un certo periodo di tempo, valutare l’acquisto, detraendo dal prezzo parte dei canoni pagati.
Parte del prezzo/canone , si imputa al godimento del bene, come un normale affitto.
Il residuo, per contro, si imputerà al prezzo, come un vero e proprio acconto sul prezzo di vendita, il prezzo finale di vendita sarà considerevolmente. ridotto, come un primo anticipo a rate, che consenta la fruizione per chi conduce, e l’accesso a parte del prezzo per chi vende.
Ma poi – è la domanda – me la devo comprare per forza?
Certo che no. La legge, infatti, prevede una mera facoltà di acquistare, non già un obbligo.
Unico vincolo, la fissazione del termine, entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare la casa, pur se stabilito dalle parti, sarà comunque perentorio, ovvero di dieci anni.
Altra domanda: ma cosa rischio?
Il vantaggio principale è aprirsi al mercato degli acquirenti senza rinunciare a parte dei vantaggi di un affitto conveniente.
Il rischio è che il conduttore valuti di non comprare casa.
Il proprietario otterrà quanto è stato pagato e, risulta evidente, sarà una somma maggiore rispetto ad un normale canone di locazione.
L’altro rischio è quello di trovarsi un immobile occupato, dove non sarà possibile accedere alle procedure di sfratto, bensì si dovrà far liberare il bene mediante rilascio.
Attenzione, quindi, al rent to buy
Marco Viola, Avvocato
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