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RIFLESSIONE OPERATIVA SULLA FIGURA DEI GARANTI DEI DETENUTI: LUCI E OMBRE. PECULIARITA’ DELLE FIGURE DI GARANZIA IN ITALIA

La figura dei Garanti delle persone private della libertà personale nell’esperienza italiana ha la peculiarità di essere stata promossa a livello territoriale per l’azione di associazioni e amministrazioni locali che hanno così favorito la nomina, anni dopo , del Garante nazionale.

Il rapporto più stretto del carcere con il territorio ha reso possibile una presa in carico del mondo penitenziario in modo concreto, senza necessità di attendere decisioni centralizzate, soprattutto a partire dalla legge 14 del 2009, che ha inserito le figure dei Garanti anche territoriali nell’art. 67 dell’ordinamento penitenziario e attribuito possibilità di diretto incontro e colloquio con i detenuti senza previa autorizzazione delle direzioni delle carceri.

 

NECESSITA’ DI MAGGIOR RACCORDO TRA I GARANTI DEI DETENUTI

Il limite che incontra la presenza delle figure territoriali, comunali, in particolare, è data dal numero crescente degli stessi che, se da una parte dimostra la maggiore sensibilità delle amministrazioni locali, richiede un ragionamento

– sui meccanismi di raccordo, in particolare con i Garanti regionali;

– sulle caratteristiche che devono rivestire queste figure, in termini di competenza, esperienza, autonomia.

 

COMPETENZE SETTORIALI E RISORSE PER LE FIGURE DI GARANZIA

Va, inoltre, evidenziato che i Garanti devono  avere una struttura per lavorare proficuamente e personale e risorse adeguate.
Ancor oggi parte dei Garanti territoriali non ha neppure un ufficio e svolge la propria attività senza indennità, ma come pure volontariato, pur essendo demandato un compito delicato e assorbente anche da un punto di vista del tempo impegnato.
I Garanti territoriali devono consolidare i rapporti con i Garanti regionali e, nel rispetto della loro autonomia, con il Garante nazionale, affinché tutte le esperienze possano essere indirizzate e messe a sistema.

 

DEFINIZIONE RAGIONATA DELLE INELEGGIBILITA’

Tema delicato e fondamentale è quello delle INELEGGIBILITA’, regolate diversamente a volte dai vari bandi per le procedure di nomina, in particolare sulla provenienza dei Garanti dalla stessa amministrazione penitenziaria o dalla magistratura, non sempre prevista.

E’ necessario che le persone private della libertà personale stabiliscano rapporti di  fiducia con il Garante, non  essendo idoneo rivolgersi a persone che appartengono agli indicati apparati.

 

REVISIONE DELLA PROCEDURA DI NOMINA DEL GARANTE NAZIONALE : LA TERZIETA’

Una importante criticità è rappresentata dalla  procedura di nomina del Garante nazionale, figura introdotta nel 2014, dopo la ratifica da parte dell’Italia del Protocollo opzionale del 2002 alla Convenzione Onu contro la tortura del 1984 come meccanismo di controllo e di prevenzione.

Il Garante nazionale è nominato dal Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, sia pure sentite le competenti commissioni parlamentari. Tale  procedura non assicura del tutto terzietà e indipendenza,  essendo imperniata sulla decisione governativa.

Desi Bruno, Avvocato

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