Solo l’olio vergine e extra vergine d’oliva godono di una paternità e potranno riportare l’indicazione dell’origine mentre l’olio di oliva e l’olio di sansa verranno considerati figli di nessuno. Quanto all’olio di oliva, poi, la miscela con quello di semi potrà essere vietata dagli Stati membri solo nel proprio territorio, ma non per l’importazione o l’esportazione e potrà usarsi nel tonno e nelle sardine in scatola ( menzionata come “in oli vegetali”).
Per il restante scatolame dovrà esserci invece la percentuale dei rispettivi oli. Rimane infine facoltativa la dizione “prima spremitura a freddo” (olio extravergine a meno 27° C con una spremitura meccanica della pasta d’olive e con estrazione tradizionale con presse idrauliche) e “estratto a freddo”(riservata agli oli d’oliva vergini o extravergini ottenuti a meno di 27° C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta di oliva).
DIRITTO DI DIFESA E TUTELA DELLE VITTIME DEI REATI “VIOLENTI”
Non è vero che le vittime di reati “ violenti “ hanno sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato. COSA PREVEDE LA LEGGE L’art. 76 comma 4 ter del DPR 30 maggio 2002 n. 115 , modificato dalla legge n. 38 del 2009, prevede che le persone offese dei reati...
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