Solo l’olio vergine e extra vergine d’oliva godono di una paternità e potranno riportare l’indicazione dell’origine mentre l’olio di oliva e l’olio di sansa verranno considerati figli di nessuno. Quanto all’olio di oliva, poi, la miscela con quello di semi potrà essere vietata dagli Stati membri solo nel proprio territorio, ma non per l’importazione o l’esportazione e potrà usarsi nel tonno e nelle sardine in scatola ( menzionata come “in oli vegetali”).
Per il restante scatolame dovrà esserci invece la percentuale dei rispettivi oli. Rimane infine facoltativa la dizione “prima spremitura a freddo” (olio extravergine a meno 27° C con una spremitura meccanica della pasta d’olive e con estrazione tradizionale con presse idrauliche) e “estratto a freddo”(riservata agli oli d’oliva vergini o extravergini ottenuti a meno di 27° C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta di oliva).
NUOVE MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI INVALIDITA’ CIVILE: CRITICITA’ NELLE PROCEDURE. TUTELARE I DIRITTI
L’INPS, con il Messaggio n. 4465 del 27 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni relative alla nuova modalità di accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap. Questa nuova procedura, avviata il 1° gennaio 2025, si trova attualmente in una fase...
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