I fenomeni fraudolenti interessano tutte le garanzie assicurative, come, ad esempio, i rami vita, incendio, furto, infortuni, malattie, trasporti, corpi, merci, cauzioni e tante altre.
Le frodi, nelle cosiddette garanzie preferite, tendono a raffinarsi sempre più basandosi su menti ed autori di elevata astuzia e capacità organizzative.
L’ultima frontiera delle truffe assicurative riguarda simulati furti parziali di veicoli.
Secondo i dati esaminati, infatti, allo stato, ben il 30% delle denunce rilasciate alle forze di polizia nasconderebbe, in realtà, un falso atto e una truffa.
In queste ipotesi, accade che la stessa vittima del furto sia in realtà il beneficiario di questo meccanismo (nella qualità di contraente di polizza furto, ovvero di assicurato in virtù di polizza a favore del terzo o in conto di, con alterazione del rischio garantito).
La truffa si snoda attraverso la denuncia di sparizione del veicolo cui fa seguito il suo ritrovamento, con svariati danni e pezzi sottratti. Fatta la richiesta all’ assicurazione, il veicolo viene celermente rivenduto a costi per lo più contenuti, dunque senza previa riparazione.
Nel frattempo l’assicurato truffatore incassa l’indennizzo o attiva procedura giudiziale per il pagamento dell’importo preteso, trascinando l’impresa in un processo in cui alla stessa sono concessi pochi margini di difesa, soprattutto allorché in fase stragiudiziale non si sia proceduto a puntuale contestazione della infondatezza della richiesta.
La fattispecie così descritta integra gli estremi della truffa, della simulazione di reato e talvolta può configurare anche il reato di ricettazione.
Le conseguenze ultime in realtà incidono sulla collettività onesta che si trova costrette a subire importanti aumenti di premi.
CHE FARE?
E’ necessario monitorare costantemente il fenomeno e porre in essere strategie immediate per individuare richieste fraudolenti e contrastarle.
In tal senso, diventa fondamentale l’azione di controllo e far procedere ad ispezioni accurate per accertare la coerenza del danno con la fattispecie denunciata, con stimolata attenzione delle Procure anche su altri aspetti.
Infatti, l’esperienza ha mostrato che, sempre più frequentemente, nei casi di denuncia di furto parziale, il veicolo fosse stato smembrato ad hoc e i pezzi venduti nell’ambito di operazioni altrettanto illecite.
Ai giudizi occorre garantire la partecipazione anche di Associazioni di assicurati.
In fase giudiziale, per accertare la coerenza e compatibilità dei danni con la ipotesi di furto parziale, diventa fondamentale disporre CTU tecnica, ricostruttiva, cinematica, e non solo estimativa al fine di accertare la compatibilità degli asseriti danni con l’evento denunciato.
Ancora, poiché l’obbligazione che ricade sulla impresa assicurativa è indennitaria e non risarcitoria, l’impresa assicurativa potrà legittimamente rifiutare il pagamento nel caso in cui l’assicurato non trasmetta la fattura attestante le riparazioni e non dia la prova del pagamento.
Le stesse imprese devono essere considerate responsabili, con appositi meccanismi, qualora siano colpevolmente inerti o complici.
Nei casi sospetti occorre anche verificare il codice di attività della società emittente la fattura, atteso che, molto spesso, i truffatori non hanno esitato a trasmettere fatture emesse da società che esercitavano attività di impresa in rami del tutto diversi da quello di interesse, facendo palesare attività sospette da denunciare all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.
Infine, sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale, occorrerà verificare con attenzione la preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall’assicurato e, in secondo luogo, della effettiva verificazione dell’evento-furto.
Tali oneri, secondo le prevalenti sentenze, non possono ritenersi soddisfatti con la produzione, nel giudizio civile, della denuncia di furto.
Riccardo Vizzino, Avvocato,
Responsabile Nazionale di Civicrazia contro le truffe assicurative
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