LA SITUAZIONE ATTUALE: SOVRAFFOLLAMENTO E SUICIDI
Ad oggi rimane inalterato il tema del sovraffollamento carcerario.
Secondo i dati più aggiornati, al 31 maggio 2024 nei 189 istituti penitenziari italiani erano presenti 61.547 detenuti su una capienza regolamentare di 51.241 posti.
Ha assunto numeri di gravità inaudita il fenomeno dei suicidi in carcere. Dall’inizio dell’anno 44 persone, sia detenuti definitivi sia detenuti ancora in custodia cautelare, si sono tolti la vita. Il Consiglio d’Europa aveva già invitato l’Italia, nel 2023, ad implementare l’attenzione e le misure atte alla prevenzione dei suicidi.
La qualità della vita in carcere fa perdere lo status di cittadini, priva della capacità di essere parti attive della propria comunità e relega gli individui spesso al ruolo di meri sudditi.
IL DIRITTO DI VOTO
Il diritto di voto può essere esercitato negli istituti penitenziari da coloro che sono cittadini italiani e che non hanno la pena accessoria dell’ interdizione perpetua dai pubblici uffici o temporanea in ragione dei reati commessi. Quindi molti mantengono giuridicamente il diritto di elettorato attivo.
La percentuale dei detenuti che votano è, invece, molto bassa ( 1-2% ). Va, pertanto, incentivata una campagna di informazione sulla possibilità di esercitare il diritto di voto, con ampio preavviso perché sono necessari adempimenti burocratici complessi e l’istituzione di un seggio speciale. Ma prima di tutto ai detenuti deve arrivare l’ informazione che possono esercitare il diritto di voto.
Compito dei Garanti dei detenuti è anche assicurare questo esercizio di democrazia.
PARTECIPAZIONE LIMITATA
L’ordinamento penitenziario prevede la partecipazione dei detenuti ad alcune commissioni, come quella sul quella sul lavoro ( art. 20 O.P.).
Una rappresentanza dei detenuti, designata mensilmente per sorteggio, controlla l’applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto (art. 9).
Inoltre è prevista la nomina di una rappresentanza di detenuti per la gestione del servizio di biblioteca e delle attività di tipo ricreativo, culturale e sportivo ( artt. 20 e 27 ).
La nomina avviene per sorteggio, scelta condivisibile e finalizzata ad evitare che i detenuti più strutturati possano influenzare quelli in condizioni più svantaggiate.
Si tratta di una partecipazione però limitata e spesso non ambita dalla persone ristrette per evitare di prendere posizioni non “gradite” all’amministrazione su temi delicati come il lavoro e l’alimentazione.
MANCANZA DI RAPPRESENTANZE DI DETENUTI
E’ evidente che le persone detenute , in quanto soggette al potere punitivo dello Stato, hanno limitati i diritti di partecipazione alla vita di comunità, anche quella carceraria e non hanno titolo per determinare le scelte organizzative della vita carceraria, demandate in toto all’amministrazione penitenziaria. Tuttavia nel corso di questi anni in alcune carceri è stata prevista la costituzione di rappresentanti di detenuti (non vietata dalla legge sull’ordinamento penitenziario) che hanno potuto esprimere l’opinione degli interessati su alcuni aspetti della vita carceraria.
IL RUOLO DEI GARANTI
Il ruolo dei Garanti deve essere quello di incentivare forme di partecipazione della popolazione detenuta alla riflessione e al contributo dal miglioramento delle condizioni di vita interne agli istituti, anche attraverso possibilità di presentare proposte all’amministrazione penitenziaria.
La previsione di forme di rappresentanza dei ristretti può essere inserita nell’ordinamento penitenziario e può essere veicolata dal Garante nazionale. Tale rappresentanza può
Desi BRUNO, Avvocato
0 commenti