Feb 9, 2025 | Battaglie | 0 commenti

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VIOLENZA ECONOMICA: UNA FORMA GRAVE E INSIDIOSA DI VIOLENZA DOMESTICA (Cass. Pen. n. 1268 del 13 gennaio 2025)

Violenza economica: una forma di maltrattamento familiare

La violenza economica è una forma di violenza domestica che si manifesta attraverso comportamenti volti a limitare l’autonomia finanziaria della vittima, creando uno stato di soggezione e dipendenza.

Tale forma di violenza è stata recentemente riconosciuta dalla giurisprudenza italiana come una componente sostanziale del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, disciplinato dall’articolo 572 del Codice penale.

La sentenza della Cassazione Penale n. 1268 del 13 gennaio 2025

La recente sentenza della Cassazione Penale n. 1268 del 13 gennaio 2025 rappresenta un significativo passo avanti nella tutela dei diritti fondamentali delle vittime di violenza domestica, con particolare riferimento alla violenza economica.

La pronuncia si inserisce in un percorso giurisprudenziale evolutivo che riconosce la rilevanza della violenza economica quale componente sostanziale del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

La Suprema Corte, consolidando gli orientamenti emersi in precedenti pronunce, ha ribadito che impedire a un coniuge o convivente di essere economicamente indipendente, attraverso comportamenti vessatori e atti di prevaricazione psicologica, costituisce una forma di violenza economica penalmente rilevante. Tale interpretazione valorizza una concezione ampia del reato di maltrattamenti, che non si limita alle sole manifestazioni di violenza fisica ma comprende tutte quelle condotte che ledono la dignità e l’autodeterminazione della persona.

Le manifestazioni della violenza economica

La violenza economica si manifesta attraverso un complesso di comportamenti volti a limitare l’autonomia finanziaria della vittima, creando uno stato di soggezione e dipendenza. Come evidenziato dalla giurisprudenza, la privazione dei mezzi materiali necessari per vivere e l’imposizione di ingiustificati divieti costituiscono condotte idonee a svilire la persona offesa, integrando pienamente gli estremi del reato di maltrattamenti.

Il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento si arricchisce ulteriormente con l’articolo 18-bis del Testo unico sull’immigrazione, che fornisce una definizione ampia di violenza domestica, includendo esplicitamente gli atti di violenza economica tra le condotte rilevanti. Questa previsione normativa conferma l’emergente approccio multidimensionale nella tutela delle vittime di violenza domestica.

L’importanza della valutazione complessiva delle condotte

La giurisprudenza più recente ha sottolineato l’importanza di valutare le condotte vessatorie nel loro complesso, considerando il contesto di disparità e di dominio in cui si inseriscono. Il controllo economico viene, così, configurato come uno strumento di asimmetria di potere all’interno della relazione familiare, capace di produrre effetti devastanti sulla personalità e sull’autonomia della vittima.

Il controllo finanziario come maltrattamento in forma particolarmente insidiosa

L’evoluzione giurisprudenziale evidenzia come la violenza economica rappresenti una forma particolarmente insidiosa di maltrattamento, che si realizza attraverso strategie di controllo e di limitazione dell’indipendenza finanziaria della vittima. La sentenza n. 1268/2025 conferma e consolida questo orientamento, rappresentando un importante presidio nella tutela dei diritti fondamentali delle vittime di violenza domestica e nell’affermazione di una concezione moderna, integrale e sostanziale del reato di maltrattamenti.

Rosaria Salamone, Avvocato

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